Il limite di applicazione del principio di equivalenza

20 Novembre 2020

Il giudizio di equivalenza presuppone la previsione di uno standard tecnico normativo e non opera rispetto a grandezze comuni o a caratteristiche che, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l'oggetto dell'affidamento o a valorizzarne talune caratteristiche in fase di attribuzione dei punteggi.

Il caso. La decisione muove dal ricorso presentato da un concorrente, classificatosi terzo, avverso l'esito di una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di materiale sanitario.

In particolare il ricorrente lamentava l'illegittimità in parte qua di un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, ad applicazione automatica (on/off), che disponeva l'assegnazione di un determinato punteggio (otto punti) a fronte di un'unica prestazione (la sterilizzazione a raggi gamma), senza considerare (eppertanto non consentendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché ridotto) metodiche parimenti efficaci.

In subordine il dogliante lamentava l'illegittimità della lex specialis per violazione del principio di equivalenza, sancito all'art. 68 del codice, poiché ben 26 dei punti previsti per l'offerta tecnica (70) sarebbero stati attribuiti mediante il metodo on/off, con parametri eccessivamente restrittivi ed irragionevoli.

La soluzione giuridica. Il Collegio, nel decidere la controversia, ha anzitutto ricordato l'ampia discrezionalità rimessa alle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri di valutazione, precisando che “la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di valutazione e del metodo di assegnazione del punteggio si rivela particolarmente incisiva in un contesto normativo in cui non è espressamente previsto l'obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo ed un massimo ai singoli criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non è ravvisabile, quindi, un espresso divieto di utilizzare modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in presenza di uno specifico elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante”.

Il T.A.R. ha inoltre ribadito il principio giurisprudenziale per cui l'attribuzione “del punteggio di tipo on/off non configura necessariamente una violazione dell'art. 95, comma 10 bis” ma è ammissibile, purché non manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata, giacché “Tale metodo ... pur riducendo in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell'offerta, non lo esclude ma, piuttosto, lo anticipa alla fase di predisposizione della documentazione di gara, quando vengono individuati i requisiti tecnici dei concorrenti e definiti i criteri di valutazione, con la relativa ponderazione, attraverso la previsione di un punteggio differenziato per ciascun criterio, seppure non graduabile tra un minimo e un massimo” con la conseguenza che “ciascun concorrente conserva la possibilità di esprimere la propria specifica capacità progettuale e organizzativa e viene assicurata così una sufficiente differenziazione tra le offerte”.

I giudici hanno quindi appurato che la legge di gara prevedeva in ogni caso l'attribuzione discrezionale della maggior parte del punteggio tecnico e che il criterio censurato aveva carattere selettivo (“il criterio in esame possedeva un concreto carattere selettivo per la valutazione del merito tecnico delle offerte e consentiva la differenziazione tra le medesime”).

Essi hanno inoltre escluso la violazione del principio di equivalenza, sulla scorta del rilievo per cui il metodo oggetto del criterio de quo costituiva “una caratteristica che specifica e definisce l'oggetto della fornitura, attraverso la valorizzazione di un processo (la sterilizzazione) ritenuto apprezzabile dalla stazione appaltante, alla luce dei propri bisogni, nella fase di predisposizione degli atti di gara” ed hanno respinto il gravame.

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