La prevalenza dell’offerta complessiva rispetto al prezzo indicato per una singola prestazione

20 Novembre 2020

La decisione della stazione appaltante di escludere un concorrente in base allo scostamento in eccesso del prezzo unitario offerto per ogni singolo lavaggio di un unico indumento rispetto a quello previsto per la base d'asta unitaria deve ritenersi formalistica e irragionevole, ove si collochi all'interno di un'offerta complessiva di gran lunga inferiore alla base d'asta complessiva.

Il caso. La decisione in esame muove dal ricorso presentato da un r.t.i. avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante l'aveva escluso da una procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavanolo per aver offerto, rispetto ad una delle prestazioni richieste, un prezzo unitario superiore a quello indicato dalla lex specialis (e ciò nonostante l'offerta economica fosse complessivamente inferiore alla base d'asta).

Il ricorrente, in particolare, censurava l'illegittimità della previsione della legge di gara invocata dall'amministrazione sotto plurimi profili, non ultima l'irragionevolezza laddove comminava la sanzione espulsiva anche nell'ipotesi di scostamento in eccesso del prezzo di una singola prestazione e pur in presenza di un'offerta di valore complessivamente inferiore alla base d'asta.

La soluzione giuridica. Nel dirimere la controversia il Collegio anzitutto rilevava l'ambiguità del disposto letterale della legge di gara.

Applicando quindi il criterio d'interpretazione sistematica delle previsioni della lex specialis, il T.A.R. evidenziava il contrasto tra l'interpretazione letterale della previsione (fatta propria dalla stazione appaltante) con il criterio di prevalenza dell'offerta complessiva fissato da un altro articolo del disciplinare.

I Giudici hanno quindi censurato l'operato dell'amministrazione evidenziando che “l'espulsione del raggruppamento ricorrente, avvenuta in seguito al riscontro dello scostamento in eccesso del prezzo offerto per un singolo indumento, si pone inoltre in evidente contrasto con i principi di economicità, di efficacia, di libera concorrenza e di proporzionalità e con il criterio ermeneutico del favor partecipationis, al quale è improntata l'intera disciplina delle cause di esclusione dalle procedure competitive, inclusa quella dell'interpretazione delle clausole ambigue”.

Il Collegio ha inoltre precisato che “la stazione appaltante avrebbe dovuto pertanto, in luogo di escludere la società ricorrente per il mero scostamento di un prezzo unitario dalla base d'asta unitaria, procedere alla verifica di congruità dell'offerta, al fine di riscontrare se i minori prezzi offerti per compensare il maggior prezzo offerto per l'indumento contrassegnato per l'item 20 rendessero insostenibile l'offerta complessiva presentata dal raggruppamento ricorrente”.

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