La validità dei testamenti simultanei alla luce degli articoli 589 c.c. e 458 c.c.

20 Novembre 2020

La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla validità dei testamenti simultanei...
Massima

Il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte.

Il caso

Tizio conveniva in giudizio il fratello Caio per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, redatti lo stesso giorno con atti separati ma dal medesimo contenuto. In particolare, i documenti contenevano disposizioni reciproche in favore dei due testatori, prevedendo poi una sostituzione, in favore del figlio Caio, per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza. I testamenti contenevano poi disposizioni in favore dell'altro figlio Tizio e infine una disposizione di chiusura designando il figlio Caio quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, concludendo che i due testamenti erano manifestazione di uno specifico accordo fra i testatori, desumibile da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l'identità del contenuto e l'identità della forma.

La Corte di Appello dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello proposto da Mevia e Sempronia, eredi di Caio, con una statuizione di contenuto processuale, evidenziando che a fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato adeguatamente conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via inferenziale, la dimostrazione del vincolo tra i due testatori, le appellanti si erano limitate a prospettare una doglianza generica.

Mevia ricorreva quindi in Cassazione, rilevando come la circostanza della contemporaneità di data, dell'identità del contenuto e della forma dei due testamenti, non fosse idonea a fondare l'ulteriore implicazione della vincolatività dell'accordo sottostante, accordo che avrebbe richiesto la forma scritta, stante la presenza di immobili nel compendio ereditario di entrambi i testatori, non potendosi peraltro ravvisare nel caso di specie alcuna invalidità ai sensi dell'art. 589 c.c., essendo i testamenti scritti su due documenti separati.

La Corte di Cassazione ha precisato che se l'invalidità dei testamenti simultanei non può essere motivata ex art. 589 c.c., rinvenendosi delle significative differenze rispetto ai testamenti congiuntivi vietati dalla norma, tuttavia i testamenti simultanei possono risultare nulli, come nel caso di specie, alla luce del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., laddove ai medesimi risulti sotteso un accordo tra i testatori in forza del quale ciascuno si vincola a provvedere alla propria successione in un determinato modo, in correlazione alla devoluzione dei propri beni concordata con l'altro testatore.

Relativamente alla prova dell'accordo sotteso ai testamenti simultanei, ha concluso la Corte:

“Questa Corte condivide la soluzione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo cui non è necessario che l'esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito.”

La questione

La questione in esame è la seguente: quali possono essere i motivi di impugnativa dei testamenti simultanei? Rientrano gli stessi nel perimetro di applicazione della sanzione di nullità ex art. 589 c.c., oppure la loro eventuale invalidità può essere correlata soltanto al diverso profilo della violazione del divieto dei patti successori, laddove si provi un'intesa tra i disponenti circa le modalità della devoluzione dei loro patrimoni?

Le soluzioni giuridiche

Nell'esaminare il caso in oggetto, la Corte di Cassazione ha preliminarmente evidenziato le differenze tra testamenti congiuntivi o reciproci da una parte e testamenti simultanei dall'altra, al fine di definire il perimetro di applicazione del divieto di cui all'art. 589 c.c.

In particolare, la Corte ha sottolineato che la sanzione di nullità di cui alla citata norma riguarda il testamento fatto da due o più persone nel medesimo atto a vantaggio di un terzo o con disposizione reciproca; diversa da siffatta ipotesi è quella del testamento c.d. simultaneo - del quale, peraltro, difetta nel sistema una precisa definizione normativa - che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio.

In tale ultimo caso, quindi, l'unico elemento comune delle disposizioni testamentarie è il supporto documentale adoperato, in quanto le manifestazioni di volontà sono autonome e distinte tra loro. Autonomia che non può ritenersi esclusa neppure dalla reciprocità delle disposizioni.

Orbene, la Corte procede nel ragionamento sottolineando come a maggior ragione non possa farsi rientrare nell'alveo del divieto ex art. 589 c.c. il caso, come quello all'esame, di testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, indipendentemente dalla circostanza che l'oggetto siano disposizioni reciproche o a beneficio di terzi.

Tuttavia, se i testamenti simultanei sfuggono a siffatta sanzione di nullità non può escludersi che gli stessi siano invalidi da un diverso punto di vista: infatti, secondo la Corte di Cassazione, detti testamenti possono atteggiarsi quali atti esecutivi di un precedente accordo tra i testatori concernente l'impegno di ciascuno a disporre dei propri beni in un determinato modo per il tempo successivo alla morte. Ovviamente, tale motivo di invalidità richiede la necessaria previa dimostrazione di un siffatto vinculum iuris tra i testatori.

Nel caso in esame la Corte ha concluso che i testamenti sono stati riconosciuti nulli ex art. 458 c.c., perché con essi è stata data esecuzione ad un impegno vincolante contrario al divieto dei patti successori, vincolo dimostrato in via induttiva da elementi presuntivi già presi in considerazione dal Tribunale in primo grado (ovvero la contemporaneità della redazione, l'identità del contenuto e l'identità della forma).

Osservazioni

Il principio fondamentale del sistema successorio nel nostro ordinamento è quello della centralità della volontà del testatore, che deve essere libero di stabilire la sorte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte, senza subire alcuna costrizione esterna. Tale libertà viene preservata da diverse disposizioni, tra le quali, per quel che qui interessa, l'art. 589 c.c.

Il divieto del testamento congiuntivo o reciproco rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di salvaguardare la personalità del testamento: infatti, il legislatore ha ritenuto che in tutte le ipotesi in cui due o più disposizioni testamentarie sono contenute nel medesimo atto, vi sia una presunzione assoluta di mancanza della libera determinazione volitiva di ciascun testatore, che necessariamente subirebbe l'influenza dell'altro o degli altri testatori.

Soltanto laddove, come nel caso del testamento simultaneo, le disposizioni di ultima volontà sono autonome e distinte, ancorchè contenute nel medesimo documento, ovvero, a maggior ragione, qualora contenute in documenti separati, il principio di personalità del testamento è salvo e la libera determinazione volitiva del testatore risulta al riparo da qualsivoglia interferenza aliena.

E' proprio l'autonomia delle disposizioni di volontà l'elemento centrale che consente di far fuoriuscire il testamento simultaneo dal perimetro di applicazione del divieto ex art. 589 c.c., per il quale, al contrario, la circostanza che le due o più manifestazioni di volontà siano contenute nel “medesimo atto” determina una presunzione assoluta che la volontà di ciascuno non si sia formata liberamente.

La centralità della volontà del testatore è però tutelata anche dall'art. 458 c.c., che vieta i patti successori, tra i quali, per quel che qui rileva, quelli istitutivi ovvero le convenzioni con le quali taluno dispone della propria successione; un siffatto accordo vincolante tra i testatori potrebbe allora essere sotteso anche ai testamenti simultanei.

In particolare, un patto successorio vietato può ravvisarsi quando le disposizioni testamentarie redatte da due distinti testatori si integrano a vicenda, e ciò può verificarsi anche se sono contenute in due schede formalmente distinte: da questo punto di vista, la diversità del supporto materiale utilizzato dai testatori, non è idonea a fondare una presunzione assoluta di libera estrinsecazione della volontà dei medesimi.

Infatti, come sottolineato in diverse pronunce di legittimità (Cfr. Cass. 2623/1982), è possibile che anche in tal caso la scelta di un testatore di disporre in un certo modo del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte, sia dovuta ad un sottostante accordo, in correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.

Occorre ovviamente che vengano evidenziate circostanze precise idonee a dimostrare l'esistenza di uno specifico ed obiettivo accordo tra i testatori, tali cioè da far ritenere che con i testamenti simultanei gli stessi abbiano agito in esecuzione di una preesistente intesa vincolante. Quali possono essere gli elementi di prova idonei a tal fine?

Nella sentenza in oggetto la Corte ha escluso che l'esistenza dell'eventuale patto successorio istitutivo debba necessariamente risultare dal testamento o comunque da un atto scritto: infatti, trattandosi di provare un accordo illecito, è ammissibile qualunque mezzo di prova, analogamente a quanto sancisce l'art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione.

Riferimenti

Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2012 n. 5508, in Vita Notar., 2012, 2, 817;

Trib. Terni, 13 settembre 2007, in Corriere del Merito, 2008,3, 307 nota di Vecchio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.