Il regime delle finestre mobili si applica anche per la pensione anticipata di vecchiaia

La Redazione
23 Novembre 2020

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla l. n. 503/1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. " finestre" previsto dal d.l. n. 78/2010, art. 12 (conv., con modif., in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%. In tal senso, la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, comprendendo tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla l. n. 503/1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. " finestre" previsto dal d.l. n. 78/2010, art. 12 (conv., con modif., in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%. In tal senso, la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, comprendendo tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26412/20, depositata il 19 novembre.

La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da un pensionato condannando l'INPS al pagamento dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 205, considerando inapplicabili le c.d. finestre mobili. Secondo la Corte territoriale la pensione di vecchiaia anticipata doveva considerarsi sottratta alle predette finestre di accesso in ragione della notevole minorazione dell'efficienza lavorativa dei soggetti interessati. L'INPS ha impugnato la pronuncia in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010.

Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato il principio secondo cui «in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla l. n. 503/1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. " finestre" previsto dal d.l. n. 78/2010, art. 12 (conv., con modif., in l. n. 12272010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”».


Precisa dunque la pronuncia in commento che «l'ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato».

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, dichiara il diritto dell'originario attore al trattamento pensionistico a far data dal 1° settembre 2016.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.