Abuso d'ufficio: la nuova disciplina non si applica all'ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione
23 Novembre 2020
Con sentenza n. 32174/2020, la Corte di Cassazione esclude l'applicabilità della nuova disciplina prevista per il reato di abuso d'ufficio dal d.l. n. 76/2020 nell'ipotesi in cui questo sia riferito alla specifica violazione dell'obbligo di astensione.
La Corte d'Appello confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla reclusione per il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio), il quale, in qualità di sindaco del Comune, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, aveva sospeso e sciolto la seduta nella quale occorreva discutere sulla mozione presentata dai consiglieri di minoranza volta a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune nel processo pendente nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti, violenza sessuale e concussione in danno di alcuni dipendenti. Proposto ricorso per cassazione, peraltro dichiarato inammissibile, la Suprema Corte ha ritenuto di preliminare importanza accennare alla recente modifica normativa dell'art. 323 c.p. introdotta dal d.l. n. 76/2020 (in attesa di conversione) evidenziando «la totale ininfluenza» rispetto al caso in esame. In particolare, la Cassazione rileva che, per effetto della modifica normativa, le parole «in violazione di norme di legge e di regolamento» sono state sostituite dalle parole «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Ne deriva che, nella prima opzione, l'abuso d'ufficio può essere integrato solo dalla violazione di «regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge», cioè da fonti primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e con un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa. Con riguardo al caso di specie, la Cassazione ha dunque affermato che «vertendosi nell'ipotesi di un abuso d'ufficio riferito alla specifica violazione dell'obbligo di astensione, la modifica normativa non produce alcun effetto, permanendo la rilevanza penale della condotta in esame anche rispetto alla violazione dell'art. 78 T.U.E.L. oltre che del precetto contenuto nella stessa norma penale». |