Interesse a ricorrere: prova di resistenza e criterio del minor prezzo

23 Novembre 2020

I il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in ragione della sua oggettività vincolata e dell'assenza di qualsiasi profilo valutativo discrezionale, consente al giudice amministrativo la verifica della sussistenza concreta di un interesse a ricorrere ben può essere effettuata anche dal giudice amministrativo, il quale può verificare l'effettivo assolvimento, in concreto, della prova di resistenza in base alla prospettazione effettuata in giudizio dal ricorrente del ribasso offerto in sede di gara.

La vicenda. Una stazione appaltante bandiva una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti.

A seguito dell'apertura della busta amministrativa, un concorrente veniva escluso per violazione dei principi di cui all'art. 80 e 85 c.c.p. La procedura veniva portata a conclusione e aggiudicata.

Il concorrente escluso impugnava l'esclusione nei suoi confronti e l'aggiudicazione della controinteressata.

In primo grado, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, non aveva prodotto la cd. prova di resistenza, ossia la deduzione che – senza l'esclusione illegittima – si sarebbe reso aggiudicatario della procedura. In altri termini, il ricorrente non aveva indicato il ribasso offerto in gara, pertanto non era possibile constatare che quest'ultimo fosse maggiore rispetto a quello indicato dall'aggiudicataria.

La soluzione giuridica. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di prime cure.

La pronuncia ribadisce che l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 Cod. proc. civ., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.

Nel caso di specie, poiché il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, se il ricorrente avesse indicato il ribasso offerto in gara, il giudice amministrativo avrebbe potuto verificare l'effettivo assolvimento della prova di resistenza poiché di tratta di criterio oggettivo, vincolato e privo di qualsiasi profilo valutativo discrezionale riservato in via esclusiva all'amministrazione. Infatti, la previsione del criterio del massimo ribasso rende agevole la dimostrazione della prova di resistenza e non comporta la necessità di comparazione in senso stretto tra le offerte. In tal senso la dimostrazione dell'interesse concreto ed attuale all'annullamento degli atti di gara discenderebbe in via immediata dalla applicazione di un criterio matematico, proprio di scienze esatte, con risultati non opinabili, senza che venga coinvolta alcuna attività valutativa di carattere discrezionale.

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