La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 242 depositata il 20 novembre 2020, ha chiarito che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale può essere validamente effettuata via posta elettronica certificata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo di PEC ha instaurato un giudizio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 4, c. 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana n.13/2019.
La Regione Siciliana si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica eseguita al Presidente della Regione via PEC, essendo tale mezzo inutilizzabile nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. Nel sostenere le proprie ragioni la Regione Siciliana ha fatto richiamo alla sentenza n. 200/2019, secondo cui la notifica del ricorso via PEC non risulta «compatibile» con la specificità del processo costituzionale.
L'Avvocatura generale, invece, ha sostenuto che la notifica a mezzo PEC sarebbe consentita nel giudizio costituzionale alla luce del «rinvio dinamico» contenuto nel codice del processo amministrativo.
I Giudici della Corte rilevano che, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell'art. 22, c.1, l. n. 87/1953. Secondo tale previsione, nei procedimenti di legittimità costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo.
L'art. 39, c. 2, del c.p.a. dispone che «le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile». In particolare, l'art. 55, c. 1, l. n. 69/2009 attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni ai sensi della l. n. 53/1994.
Inoltre, già le sentenze n. 245/2017 e n. 310/2011 hanno riconosciuto l'applicabilità di altre previsioni della legge n. 53 del 1994 ai giudizi costituzionali.
Alla luce di ciò, la Corte riconosce la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale sia validamente effettuata mediante PEC e respinge l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Siciliana.