È ammissibile la scansione dell'impugnativa di licenziamento priva della firma digitale?
25 Novembre 2020
Un lavoratore decide di impugnare il licenziamento comminatogli dal proprio datore di lavoro. L'impugnativa di licenziamento è inviata unicamente a mezzo PEC dall'indirizzo del datore di lavoro, con allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non è firmato digitalmente né dal lavoratore né dal suo procuratore.
Il Tribunale di Palermo, nell'esaminare il caso, ribadisce innanzitutto come la sottoscrizione di un qualsiasi atto sia fondamentale per stabilirne la paternità e anche per riconoscere la volontà di chi lo ha redatto. La scansione dell'impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta nei seguenti casi (artt. 22 e 71 d.lgs. n. 82/2005): 1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore: in tale caso, infatti, l'atto scansionato acquista natura di “documento informatico”;
Nel caso di specie, l'atto cartaceo scansionato non era stato sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non era dotato di alcuna attestazione di conformità né era stato formato nel rispetto delle linee guida AGID. Inoltre, la trasmissione mediante PEC non può certificare la conformità degli atti allegati, ma si limita solamente a certificare l'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione sia del mittente che del destinatario.
Non ricorrendo nemmeno uno dei 3 elementi sopra indicati, la trasmissione al datore di lavoro, tramite la PEC del difensore, di una scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento priva di firma digitale non è idonea a produrre effetti, con conseguente decadenza del termine di impugnazione del licenziamento. (Fonte: mementopiu.it)
|