PAT: regole per la celebrazione dell'udienza da remoto
25 Novembre 2020
Istanza di discussione da remoto
La Giustizia Amministrativa, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha ricordato agli avvocati le regole da seguire per la corretta celebrazione delle udienze da remoto.
Ecco le regole per l'istanza di discussione da remoto:
Si veda anche in Flussi e scenari: Deposito dell'istanza di discussione da remoto (PAT).
Autenticazione sulla piattaforma
Gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams (utilizzando il link all'uopo inviato dalla competente Sezione) devono «autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: “NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”.
L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”.
Il mancato inserimento del numero e dell'anno del ricorso o dell'appello al momento dell'identificazione sulla piattaforma non consentono al presidente di individuare la causa da ammettere alla discussione da remoto. Terminata la discussione, l'avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non può abbandonarla sua sponte.
La Giustizia amministrativa non può fornire alcuna assistenza tecnica ai partecipanti all'udienza telematica e che resta a carico di ciascun partecipante verificare sia la funzionalità del proprio collegamento telematico e il corretto funzionamento dell'applicativo Microsoft Teams, sia che il dispositivo utilizzato risulti idoneo al collegamento e dotato di un aggiornato programma antivirus. Privacy
Coloro che intendano partecipare all'udienza da remoto sono invitati a prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in allegato.
Le regola che interessano le Segreterie degli Uffici giudiziari
Le Segreterie degli Uffici giudiziari dovranno rivolgere particolare attenzione:
*(Fonte: www.giustiziaamministrativa.it) |