PAT: regole per la celebrazione dell'udienza da remoto

Redazione scientifica
25 Novembre 2020

Scheda riportante le regole, diffuse dalla Giustizia Amministrativa, per celebrare correttamente le udienze da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).
Istanza di discussione da remoto

La Giustizia Amministrativa, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha ricordato agli avvocati le regole da seguire per la corretta celebrazione delle udienze da remoto.
Queste, infatti, sono state reintrodotte dall'art. 25 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Ecco le regole per l'istanza di discussione da remoto:

  • la discussione orale da remoto va chiesta con specifico atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa;
  • nella istanza di richiesta di discussione orale, l'avvocato è invitato a indicare anche il proprio numero di cellulare, per essere contattato ove sorgano problemi in occasione della convocazione in udienza camerale o pubblica.

Si veda anche in Flussi e scenari: Deposito dell'istanza di discussione da remoto (PAT).

Autenticazione sulla piattaforma

Gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams (utilizzando il link all'uopo inviato dalla competente Sezione) devono «autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato:

“NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”.

L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”.

Il mancato inserimento del numero e dell'anno del ricorso o dell'appello al momento dell'identificazione sulla piattaforma non consentono al presidente di individuare la causa da ammettere alla discussione da remoto.
L'immissione di tali informazioni è consigliata anche per l'Avvocatura dello Stato, al fine di snellire le procedure di ammissione alla discussione; cds.cds_pre.REGISTRO UFFICIALE.U.0022186.11-11-2020

Terminata la discussione, l'avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non può abbandonarla sua sponte.

Funzionalità del proprio collegamento

La Giustizia amministrativa non può fornire alcuna assistenza tecnica ai partecipanti all'udienza telematica e che resta a carico di ciascun partecipante verificare sia la funzionalità del proprio collegamento telematico e il corretto funzionamento dell'applicativo Microsoft Teams, sia che il dispositivo utilizzato risulti idoneo al collegamento e dotato di un aggiornato programma antivirus.

Privacy

Coloro che intendano partecipare all'udienza da remoto sono invitati a prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in allegato.

Le regola che interessano le Segreterie degli Uffici giudiziari

Le Segreterie degli Uffici giudiziari dovranno rivolgere particolare attenzione:

  • all'organizzazione del numero di chiamate nelle diverse fasce tale da ridurre la durata della permanenza dei difensori nella cd. “sala di attesa”;
  • all'indicazione -nel decreto che individua le fasce orarie di discussione delle cause (pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa) o in diverso documento ben visibile al Foro interessato dalla singola udienza - di un recapito telefonico dedicato alla singola udienza, al quale l'avvocato interessato potrà rivolgersi per il solo caso di difficoltà a partecipare alla discussione telematica;
  • alla pubblicazione delle fasce orarie sul sito istituzionale in tempo utile a consentire al Foro di organizzare l'eventuale partecipazione, nello stesso giorno, a diverse udienze o camere di consiglio.

*(Fonte: www.giustiziaamministrativa.it)

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