La ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli minori. Gli orientamenti della giurisprudenza e l'applicazione dei protocolli

26 Novembre 2020

La ripartizione tra i genitori (separati e/o divorziati) delle spese straordinarie dei figli è questione particolarmente delicata e complessa, non essendoci una specifica disciplina a livello normativo...
Il quadro normativo

La ripartizione tra i genitori (separati e/o divorziati) delle spese straordinarie dei figli è questione particolarmente delicata e complessa, non essendoci una specifica disciplina a livello normativo.

Se infatti il dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli" è principio ormai incontrovertibile dell'ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30) e codicistico (artt. 337-ter c.c.) che stabiliscono “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” - prevedendo anche che il Giudice possa porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento della prole - nella pratica l'adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.

Tra questi vi è senz'altro quello relativo alle spese straordinarie (c.d. “extra assegno”) atteso che il legislatore non è intervenuto per identificarle né ha stabilito quali siano i costi che debbano ritenersi compresi nell'assegno perequativo.

Infatti, la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie ha visto nascere spesso accesi conflitti tra i genitori in ordine sia alla loro precisa qualificazione e regolamentazione delle modalità di contribuzione da parte di ciascuno, sia riguardo la necessità o meno di una preventiva concertazione tra le parti sulla spesa da affrontare.

La legge non distingue, infatti, tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli ma prevede solo l'obbligo di mantenimento che grava in capo ai genitori.

Le spese per i figli sono ovviamente tutte quelle che riguardano proprio questi doveri e che spaziano dall'acquisto dei libri di scuola, alle spese per i viaggi, dalle attività extrascolastiche (sport, musica, ecc.) ai giochi, dall'acquisto di strumenti tecnologici (computer, telefonino, ecc.) alle spese sanitarie, passando per tutte quelle che, normalmente, spettano ad un figlio.

Nel silenzio del legislatore, è sempre stata quindi la giurisprudenza prima (e i Protocolli siglati dai Tribunali dopo) a dover sopperire alle lacune normative trovando risposte adeguate ai casi concreti.

La differenza tra spese ordinarie e straordinarie. l'intervento della giurisprudenza

In primo luogo occorre chiarire la differenza tra le spese aventi natura straordinaria (ovvero quelle che solitamente vengono poste dal Giudice a carico di entrambi i genitori in percentuali variabili) da quelle ordinarie da considerarsi, invece, già incluse nell'assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario.

Per giurisprudenza costante (Cass. civ., 19 luglio 1999 n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., 4 novembre 2009, n. 23411) devono considerarsi ordinarie solo quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; il vitto, il parrucchiere, le visite di controllo routinarie;la ricarica del cellulare, il trasporto urbano, l'abbigliamento).

Sono da considerarsi, invece, straordinarie, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad esempio le rette di scuole private, le ripetizioni, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; i centri estivi, i viaggi di istruzione o le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, l'acquisto della macchina o del motorino, le spese per l'attività sportiva, quelle per interventi chirurgici, per l'oculista o il dentista, per visite specialistiche).

Tale ripartizione appare corretta se si considera che la stessa giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'assegno mensile debba soddisfare una molteplicità di esigenze dei figli certamente non riconducibile soltanto all'obbligo alimentare ma inevitabilmente estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.civ., sez.I., 14 maggio 2010, n. 11772; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cass. civ., sez.I., 14 febbraio 2003, n. 2196; Cass. civ., sez.I., 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. civ., sez.I., 8 novembre 1997, n. 11025).

Aspetti questi concernenti, quindi, il soddisfacimento di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell'homo ejusdem condicionis et professionis) quali mangiare, lavarsi, vestirsi, nonché le spese ad esse immediatamente propedeutiche e conseguenziali (Cfr. Trib. Messina, sent. 3 gennaio 2006; App. Messina, sent. 14 ottobre 2002).

Di contro, quelle c.d. “straordinarie” possono essere solo quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cfr. Cass.civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372).

Anche la giurisprudenza di merito ha precisato che «nel concetto di spese straordinarie rientra (…) tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell'assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall'assegno di mantenimento, il cui importo (…) deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell'obbligato» (Cfr. Trib. Prato, sent. 22 novembre 2011; Trib. Messina, sez. I, 14 giugno 2005).

Ciò, come ineludibile conseguenza, conduce ad affermare anche che le spese straordinarie non possono essere stabilite in via forfettaria ed aprioristica altrimenti si rischierebbe di violare il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere quantificato (Cfr. App. Napoli, 6 giugno 2008, n. 2201; Trib. Firenze, sent. 27 settembre 2006).

Quindi l'assegno di mantenimento è comprensivo delle sole voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie (Cfr. Cass. civ. sez. VI, 17 gennaio 2018, n.1070; Cfr. Trib. Grosseto, 14 gennaio 2019, n.19; Trib. Savona, 11 gennaio 2019, n.34;).

Spese necessarie e non necessarie. Il criterio da seguire per valutare la sussistenza dell'obbligo di preventiva concertazione

Un'altra questione che è stata a lungo dibattuta è se le spese straordinarie dei figli debbano essere sempre e comunque concertate preventivamente dai genitori.

Numerosi sono stati, infatti, i contenziosi che hanno avuto ad oggetto tale tematica dal momento che si è registrato negli anni un costante aumento di casi di genitori che dopo aver anticipato integralmente la spesa straordinaria si sono visti opporre il rifiuto dell'altro al rimborso sul presupposto che non vi sarebbe stato un preventivo accordo.

La giurisprudenza è intervenuta anche su questo punto, facendo richiamo al criterio guida del “prevalente interesse del minore”

In altri termini, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta.

La Corte di Cassazione con la sentenza Cass. n. 16175/2015 ha stabilito, infatti, che la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Questo orientamento è stato poi ripreso anche nella sentenza della Suprema Corte Cass. n. 2127/2016 che ha evidenziato come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

Indi per cui sulle spese straordinarie prevale l'interesse del minore rispetto all'obbligo di concertazione. (Cfr. anche Cass. 6 settembre 2018 n. 21726; Cass. civ. sez. VI, 15 febbraio 2017, n.4060; Trib. Palermo sez. I, 06 novembre 2018, n.4778;).

Ciò in quanto l'opposizione di un genitore non può «paralizzare» l'adozione di un'iniziativa fondamentale che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse.

Il principio generale è dunque quello per cui devono essere comunque rimborsate tutte quelle spese che non siano superflue e che corrispondano ad un interesse del figlio beneficiario del diritto di mantenimento, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cfr. Cass., ord. 10 giugno 2016 n. 12013) e salvo che non siano stati manifestati tempestivamente validi motivi di dissenso (Cass., 26 settembre 2011 n. 19607Trib. Udine, 2 settembre 2016).

L'elemento fondamentale da valutare risiede, perciò, nella "necessarietà" o non "necessarietà" della spesa, i cui fattori di riferimento sono senza dubbio l'interesse del minore ed il contesto economico della famiglia.

Bisogna, tuttavia, anche rilevare che tale criterio non sempre è stato considerato attendibile atteso che i concetti di “maggior interesse” e di “spesa straordinaria” non sempre sono sovrapponibili (non può ritenersi scontato che una questione di maggior importanza implichi spese straordinarie o che, in presenza di decisioni di minore importanza, non possano aversi spese significative: cfr. F. Picardi, Le decisioni di maggiore interesse nell'affidamento del minore, in IlFamiliarista, che richiama Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182 e Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9376).

Inoltre, non sono mancati anche orientamenti più “rigidi” che non hanno ritenuto vincolante il criterio del superiore interesse del minore stabilendo che ogni spesa di natura straordinaria debba comunque essere sempre concordata tra i genitori al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro. (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 25055/2017).

Una impostazione questa che è peraltro in linea anche con il disposto dell'art. 337-ter c.c. secondo cui le “decisioni di maggior interesse per i figli” debbano essere assunte di comune accordo.

La norma individua infatti un nucleo di decisioni di particolare rilievo (fondamentali per la vita della prole) concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, in relazione alle quali la compartecipazione di entrambi i genitori è essenziale e irrinunciabile, anche indipendentemente dal tipo di affidamento (condiviso o esclusivo).

Su questi ambiti vi deve essere quindi sempre e comunque un dovere di consultazione reciproca e discussione preventiva.

La predisposizione dei protocolli da parte dei tribunali. il protocollo del tribunale di Milano

Atteso che gli orientamenti della giurisprudenza sulla ripartizione delle spese straordinarie sono sempre stati variegati (soprattutto per quanto riguarda la necessarietà o meno del preventivo accordo tra i genitori sugli esborsi da affrontare) è ciò, come detto, è stato motivo di crescente conflittualità, negli ultimi anni sempre più Tribunali –in concerto con l'Ordine degli Avvocati del relativo Foro, piuttosto che con Associazioni di Avvocati di diritto di famiglia (AIAF in primis) – si sono dotati di specifici Protocolli finalizzati a fornire un elenco di quelle che sono da considerarsi spese straordinarie (alcune da concordare previamente altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori) e quelle che invece sono da ritenersi già coperte dall'assegno.

Il protocollo del Tribunale di Milano, stilato nel novembre 2017, lascia ad esempio ben pochi margini per innescare dubbi interpretativi, conflitti e/o incomprensioni tra i genitori atteso che definisce chiaramente quali sono le spese ricomprese nell'assegno e quelle invece straordinarie (e quindi escluse) effettuando poi un ulteriore distinguo tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che possono invece essere affrontare unilateralmente senza che ciò precluda il diritto al rimborso. Lo stesso prevede il Protocollo del Tribunale di Torino stilato il 15 marzo 2016 nonché quello di Varese o di Roma.

Prendendo a riferimento tali protocolli (in particolare quello di Milano) è possibile, pertanto, mettere dei punti fermi nel senso che:

a) Le spese ordinarie, già ricomprese nell'assegno, concernono la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona e comprendono il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.

b) Le spese straordinarie (o “extra assegno”) sono invece solo quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).

Non tutte però devono essere necessariamente concordate tra i genitori.

Analizzando, ad esempio, l'aspetto sanitario andranno certamente concordate le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private (costi particolarmente onerosi) nonché i trattamenti sanitari effettuati privatamente.

Non è richiesto invece il preventivo accordo laddove il minore debba sottoporsi avisite specialistiche o trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o medico curante (quindi certamente necessarie), necessiti di occhiali o lenti a contatto prescritte dallo specialista o anche debba assumere farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Quanto invece all'aspetto scolastico ed extrascolastico non è richiesto il preventivo accordo per le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, i libri di testo; il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; la dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola, il fondo cassa richiesto dalla scuola; le gite scolastiche senza pernottamento; le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; il centro ricreativo estivo.

Ciò in quanto si tratta di spese fondamentali per il minore e comunque necessarie per garantire il diritto allo studio dello stesso.

Al contrario dovranno invece essere concordate le spese afferenti letasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, le gite scolastiche con pernottamento, i corsi di recupero e lezioni private, i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero, i corsi di lingue, i corsi di musica e strumenti musicali, la baby sitter, i viaggi studio in Italia e all'estero, gli stage sportivi e le vacanze senza i genitori; le spese per l'attività sportiva con relativa attrezzatura, quelle per il conseguimento delle patente di guida, per l' acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto (auto o motorino).

L'efficacia e il valore dei protocolli. Spunti di riflessione

Se da una parte la finalità dei Protocolli è evidente, contenendo al suo interno chiare linee guida deputate a fornire a tutti gli operatori del diritto uno strumento di natura deflattiva del contenzioso che permetta di identificare con chiarezza e in via preventiva le tipologie di costi cui sono tenuti a contribuire entrambi i genitori, meno chiaro è il valore da attribuire a questo genere di documenti, che appaiono talora nella loro formulazione fortemente precettivi e ciò potrebbe ingenerare l'equivoco che siano vincolanti.

In realtà, il valore precettivo del Protocollo può attribuirsi solamente quando il Giudice lo condivide e lo richiama espressamente nel suo provvedimento (si veda ad es. Trib. Roma, sez. I, 5 maggio 2017) o quando le parti (in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto) vi aderiscano espressamente richiamando il protocollo nell'accordo raggiunto.

Del resto, un'intesa tra giudici e avvocati che pretenda di definire in anticipo i contenuti di una o più decisioni, non solo non potrebbe avere alcun valore vincolante, ma costituirebbe una violazione del principio di indipendenza posto dall'art. 101 Cost. che vuole il Giudice soggetto solo alla legge.

I protocolli possono, quindi, qualificarsi come dei dei semplici documenti ricognitivi, certamente utili - in quanto esplicitano delle linee guida chiare elaborate anche sulla base dei più consolidati orientamenti della giurisprudenza – ma senza efficacia vincolante tout court atteso che spetta sempre al Giudice (o alle parti in caso di accordo) stabilire - di volta in volta e secondo le specifiche le caratteristiche del caso concreto - come ripartire gli oneri di mantenimento dei figli

Così, ad esempio, se nel verbale di divorzio o di separazione le parti si sono accordate per qualificare come “straordinaria” una spesa che secondo le linee guida del Protocollo sarebbe, invece, da considerarsi inclusa nell'assegno, dovrà certamente ritenersi efficace e vincolante la pattuizione intercorsa.

Il Giudice, quindi, in caso di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal coniuge in forza delle intese intercorse in sede di divorzio congiunto in merito alla ripartizione delle spese straordinarie della prole, non potrà certo considerare il Protocollo ai fini della decisione dovendo invece verificare e dare valore alle intese trasfuse espressamente nel verbale.

Tale impostazione è del resto facilmente desumibile anche da quanto riportato nel preambolo delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborato dal C.N.F. il 29.11.2017: «a solo fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti ….di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie , con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole»

In conclusione

Anche se in materia di famiglia non esistono casi analoghi dovendo essere sempre analizzata la singola concreta situazione, sarebbe auspicabile, soprattutto nei procedimenti contenziosi, che i Tribunali, una volta stabilita la misura della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli, richiamassero sempre, laddove possibile, i Protocolli al fine di prevenire ulteriori conflitti.

Del resto, il pregio di questi Protocolli non è solo quello di individuare specificatamente tutte le spese non coperte dall'assegno ma anche di indicare dettagliatamente le modalità con cui i genitori devono affrontare la spesa nonché concordarla (loddove sia prevista la preventiva concertazione).

In questo modo si riduce notevolmente il rischio non solo di discussioni e/o fraintendimenti tra le parti ma anche di possibili opposizioni strumentali, da parte del genitore chiamato a rimborsare all'altro la quota di spesa di sua spettanza, che arrecherebbero inevitabilmente pregiudizio ai figli.

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