RTI e mancata sottoscrizione dell'offerta da parte della mandante: è legittimo il soccorso istruttorio?

26 Novembre 2020

Alla luce del combinato disposto degli artt. 48, comma 8 e 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti di un costituendo RTI rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto la mancata sottoscrizione dell'offerta si risolve in una “mancanza”, peraltro di natura sostanziale, insita nella stessa offerta economica per la quale non è prevista alcuna sanatoria da attivarsi tramite iniziativa della stazione appaltante.

Il caso.

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la commissione di gara - verificato che l'offerta economica di un costituendo RTI risultava carente della sottoscrizione (digitale) della società mandante - procedeva all'esclusione dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del Codice nonché dalle disposizioni della lex specialis di gara che imponevano la sottoscrizione congiunta di tutte le imprese che avrebbero costituito il raggruppamento.

Tale esclusione veniva impugnata dal ricorrente RTI il quale, oltre a sostenere la corretta sottoscrizione digitale dell'offerta da parte della società mandante, censurava il provvedimento (anche) per non avere la stazione appaltante attivato il soccorso istruttorio permettendole, così, di regolarizzare la carenza riscontrata.

Verificato, a seguito di apposita CTU, che il sistema di ricezione delle domande era perfettamente funzionante e che il file dell'offerta economica della società mandante risultava effettivamente privo di sottoscrizione, il Collegio si è focalizzato sulla censura legata al mancato avvio del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.

L'iter motivazionale del Collegio e le conclusioni del TAR.

Il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio volto a sanare la carenza della sottoscrizione dell'offerta economica da parte della società mandante.

Difatti, sotto il profilo “funzionale” l'obbligo della sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti del RTI, ancorché non ancora costituito, trova la sua ratio non soltanto nell'individuazione della “paternità” della dichiarazione ma, soprattutto, nell'assunzione dell'obbligazione che sorge in capo a tutti i soggetti raggruppandi nei confronti della stazione.

Con tale sottoscrizione, infatti, anche la società mandante si vincola direttamente nei confronti della stazione appaltante assumendo la responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione “collettiva”, come previsto dall'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Pertanto la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti di un RTI costituendo rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto rappresenta una “mancanza”, peraltro di natura sostanziale, insista nella stessa offerta economica per la quale (al di là del regime giuridico conseguente all'offerta priva di sottoscrizione) non è prevista la sanatoria da attivarsi mediante iniziativa della stazione appaltante.

Il ricorso è stato pertanto respinto ed il provvedimento di esclusione del costituendo RTI confermato in quanto immune dai vizi lamentati dal ricorrente.

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