Lesioni personali stradali: legittima la procedibilità d'ufficio ma occorre ripensare alla disciplina vigente
26 Novembre 2020
La Consulta ha chiarito che la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime non è incostituzionale. Tuttavia, occorre che il Legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente.
Con la sentenza n. 248/20, depositata il 25 novembre, la Corte Costituzionale ha giudicato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pisa sull'attuale disciplina del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che ne prevede la procedibilità d'ufficio ex art. 590-bis c.p., introdotto dalla l. n. 41/2016.
In particolare, il giudice rimettente aveva sostenuto che la procedibilità d'ufficio fosse in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
La Consulta ritiene che la scelta legislativa operata nel 2016 e confermata nel 2018, relativa al regime di procedibilità di questi reati, «non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare allarme sociale, a fronte dell'elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane. Tuttavia, la Corte rivolge allo stesso Legislatore «l'invito a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento». |