Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo su fattura elettronica: quali documenti devo allegare a sostegno della domanda?

30 Novembre 2020

Devo depositare un ricorso per decreto ingiuntivo basato su fattura elettronica. Che tipo di documentazione va allegata a sostegno della mia domanda? E, soprattutto, è ancora necessaria l'allegazione dell'estratto autentico delle scritture contabili?

Devo depositare un ricorso per decreto ingiuntivo basato su fattura elettronica. Che tipo di documentazione va allegata a sostegno della mia domanda? E, soprattutto, è ancora necessaria l'allegazione dell'estratto autentico delle scritture contabili?

Per rispondere correttamente al quesito dobbiamo far riferimento agli artt. 633 e 634 c.p.c., analizzandoli alla luce delle nuove modalità di tenuta delle scritture contabili e delle funzionalità della fatturazione in forma elettronica.

Come è noto l'art. 634 c.p.c., nello specificare quali siano le prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo prevede che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, si considerano altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Alla luce della norma de qua, ci si è chiesti – dapprima in dottrina e poi in giurisprudenza - se, con l'avvento della fatturazione elettronica anche tra privati, fosse ancora necessaria la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili.

È assolutamente certo che, stando al tono letterale della norma e senza un'interpretazione orientata al diritto vivente, non si possa che ritenere l'estratto autentico delle scritture contabili come requisito ancora indispensabile per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.

La recente giurisprudenza, però, si è divisa sul punto: da un lato affermando che la fattura elettronica sic et simpliciter, purché prodotta sotto forma di duplicato informatico e quindi nel suo formato originale .xml, possa considerarsi titolo idoneo all'emissione di decreto ingiuntivo (in tal senso si veda Tribunale di Verona decreto del 29 novembre 2019); dall'altro ritenendo che la semplice fattura elettronica non sia in grado di soddisfare da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c., a meno che non sia accompagnata dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 c. 2 c.p.c. (in tal senso si veda Tribunale di Vicenza, 25 ottobre 2019).

In questa sede giova quindi sottolineare come, attualmente, la corrente giurisprudenziale a cui ha il Tribunale di Verona ha dato origine con il provvedimento del novembre 2019, pare essere prevalente rispetto alla scuola rigoristica sposata dal Tribunale vicentino, ciò – soprattutto – in virtù di un ulteriore elemento di riflessione.

Il Giudice Veronese, infatti, ha ritenuto non solo che il duplicato informato della fattura elettronica (che come noto è assimilabile in tutto e per tutto ad un originale) sia elemento sufficiente per l'emissione del decreto, ma ha ulteriormente sottolineato come, tale documento, subisca un previo vaglio da parte dell'amministrazione finanziaria attraverso il così detto SDI (Sistema Di Interscambio), sistema tramite il quale la fattura emessa viene poi recapitata al destinatario.

Orbene, l'art. 1,c. 3-ter, d.lgs. n. 127/2015, prevede espressamente che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fattura elettronica, proprio in virtù dell'utilizzo del Sistema Di Interscambio, siano esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633/1972, cosicché - per tali soggetti – non potrà che ritenersi essere venuto meno la tenuta obbligatoria di tali registri.

Alla luce di ciò, il requisito di cui all'art. 634 c. 2 c.p.c., rischierebbe di divenire impossibile da soddisfare.

Analizzando, quindi, la normativa di riferimento alla luce delle innovazioni introdotte dall'avvento della fattura elettronica, lo scrivente ritiene di poter sposare la tesi – oggi maggioritaria in giurisprudenza – della necessità di allegazione della mera fattura elettronica e non anche delle scritture contabili autenticate dal notaio.

In tal senso si raccomanda sempre di allegare, come requisito minimo, il duplicato informatico della fattura sottoscritto digitalmente dall'emittente o dal gestore del servizio di fatturazione a cui ci si fosse eventualmente rivolti e, se possibile, anche le ricevute PEC relative all'invio della fattura stessa che, nello specifico, saranno 3 (accettazione, consegna, ricevuta di consegna) in caso di fatturazione tra privati (così detta B2B) e 4 in caso di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione (in questo caso verrà emessa un'ulteriore ricevuta con l'accettazione della fattura da parte della PA).

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