Illegittima la differente disciplina per procreazione medicalmente assistita eterologa ed omologa
30 Novembre 2020
Sul tema il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7343/20, depositata il 24 novembre.
Una coppia intendeva accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo a carico del servizio sanitario regionale. La procedura veniva però interrotta a causa di una delibera regionale con cui veniva stabilito che , fino alla definizione delle tariffe di riferimento a livello nazionale per le prestazioni di PMA eterologa, restava fermo quanto indicato nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 4 settembre 2014, riguardo al numero di cicli di PMA di tipo eterologo ed età della donna, prevedendo, dunque, un massimo di 3 cicli effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche, fino al compimento del 43° anno. La coppia ha impugnato la delibera dinanzi al TAR Lombardia che ha accolto il ricorso ritenendo che il limite di età previsto fosse irragionevole e discriminante, rispetto a quanto previsto per la PMA omologa. La pronuncia è stata impugnata dinanzi a Palazzo Spada.
Riepilogando il quadro normativo vigente in materia, il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza Corte cost. n. 162/2014, ha dichiarato l'illegittimità l'art. 4, comma 3, l. n. 40/2004 che vietava la fecondazione con gameti estranei alla coppia. A seguito di tale pronuncia, ed in mancanza di un intervento a livello statale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha fornito indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee. Per quanto qui di più diretto interesse, nell'apposito paragrafo riferito ai “Requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di gameti” il documento approvato espressamente prevede, in via generale, che «la metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far ricorso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età indicato nella previsione contenuta nell'art. 4 l. 40/2004 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la donna “in età potenzialmente fertile” e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza”, soggiungendo quanto al profilo dell'età che “su suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età maggiore di 50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche».
Orbene, la delibera impugnata nel prevedere invece il limite del 43° anno d'età della donna, crea un'irragionevole disparità di trattamento che non trova fondamento su alcuna evidenza scientifica. In definitiva, riprendendo le parole del Consiglio di Stato, «se ha una sua plausibilità logica l'affermazione di principio secondo cui i rischi connessi alla gravidanza aumentino con l'avanzare dell'età della donna e possano ragionevolmente incrementarsi nel caso di ovodonazione, allo stesso tempo non può dirsi qui sufficientemente dimostrato che il limite di età, fissato nel quarantatreesimo anno, costituisca la soglia limite oltre la quale le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo perdano la loro efficacia ovvero si rivelino finanche pericolose sì da poter ancorare, in modo rigido, a tale soglia di età (43 anni) la previsione più elastica mutuabile dal dato normativo di riferimento che recepisce come criterio discretivo quello dell'“età potenzialmente fertile” dei soggetti».
Concludendo, «fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione, le scelte operate devono comunque fondarsi su un criterio discretivo contraddistinto da intrinseca coerenza logica, specie nel caso in cui ineriscano alla sfera dei diritti fondamentali. Tanto non è a dirsi nel caso qui in rilievo rispetto alla distinzione di regime tracciata dalla Regione tra PMA omologa e PMA eterologa quanto ai presupposti e ai limiti di accesso, posto che lo studio di fattibilità richiamato dalla difesa regionale non appare idoneo a provare le ragioni di tale scelta, costituendo un ordinario strumento ricognitivo delle previsioni di spesa connesse alla organizzazione del servizio e che, però, non reca affatto evidenza del distinto e più significativo profilo dei limiti di sostenibilità economica all'interno degli equilibri di bilancio della Regione. Non può, dunque, un generico richiamo alle esigenze finanziarie di contenimento della spesa fondare, attraverso la previsione di sbarramenti rigidi di accesso alla PMA eterologa, una così significativa disparità di trattamento tra interventi che vanno considerati complementari sul piano dell'assistenza terapeutica quali species di un medesimo genus».
Fonte: dirittoegiustizia |