Immigrazione e protezione internazionale: le modifiche introdotte dal d.l. 130/2020Fonte: DL 21 ottobre 2020 n. 130
30 Novembre 2020
Art. 1: i nuovi casi di permesso di soggiorno e controlli di frontiera
Il significato dell'innesto dell'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 21 ottobre 2020, n. 261 è stato pubblicato il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche in materia di immigrazione, ai procedimenti di protezione internazionale (e inserito nuove fattispecie di reati), oggetto d'analisi rebus sic stantibus, pendente il passaggio del decreto al Parlamento, per la sua conversione in legge. Si perpetua, segnalandola, la condizione dei testi normativi, già colta dalla dottrina: «Il diritto dell'immigrazione si caratterizza per la sua instabilità, producendosi a scadenza ravvicinate in mutamenti a volte marginali, talvolta più significativi» (P. Morozzo della Rocca; stessa sorta coinvolge un codice fondamentale, di procedura penale, rileva F. Cordero: «È finito il tempo delle norme scolpite nel marmo. Gli italiani le consumano a ritmo febbrile: non s'era mai visto un codice così fluido e deperibile» e lo stesso A., nel suo noto Commento, nel 1991, scriveva: «L'effimero invade anche i testi codificati»; da ultimo v. M. Giovannetti). Non siamo al cospetto di una riscrittura, nel presente caso. Quello presente, infatti, è l'innesto di un inciso, forse necessario o utile certamente non indispensabile e probabilmente già ricavabile in via interpretativa, implicitamente enucleabile dunque, comunque di richiamo della passata stesura. Indichiamolo subito, prima di tracciare la sua importante cornice normativa, di articolata disciplina del Permesso di soggiorno, che titola l'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La modifica interessa l'art. 5 comma 6 T. U. I. (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) che, regolando il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, conteneva l'abrogato permesso di soggiorno per motivi umanitari, una clausola di salvezza al pari di una disposizione di sbarramento di quelli («…salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario», amplius infra). È stato utile l'opera di recupero dell'imprintig con cui seguitava e chiudeva il primitivo assetto “…o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” [per l'anamnesi legislativa: l'ultimo periodo del citato comma è stato inserito dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89; successivamente, siffatto comma è stato sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132]. Vuole saltarsi la lettura obliterante della disposizione, e ristabilire lo status quo ante, mediante un recupero i cui termini risultano verbatim. L'intero testo, rinsaldato in via retrospettiva, è: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» [da ultimo, v. G. Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità]. Il dettato indica una doppia fonte (costituzionale o internazionale: inquadramento esegetico), introdotta nella forma analoga all'ablativo assoluto. Si tratta di una incisiva limitazione apposta alla revoca e al rifiuto del permesso di soggiorno (infatti, per la Corte di Strasburgo, il diniego di un permesso di soggiorno può provocare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita provata e familiare per il soggetto portatore dell'interesse specifico: CEDU, 4 dicembre 2012, ric. n. 3195/05, Hamidovic c. Italia; sulle censure rivolte al diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, v. Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 23022; sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi di salute o cure mediche, v. T.A.R Emilia Romagna, Sez. I, 19 ottobre 2020, n. 642; v. Cons. St., Sez. III, 6 ottobre 2020, n. 5872) nelle ipotesi in cui si rilevi una incompatibilità con il diritto costituzionale e i vincolo internazionali. L'inserimento, che nell'insieme del testo appare marginale (e forse pleonastica, per le ragioni in appresso rassegnate: anche quando c'era non veniva applicato) nel quadrante di una clausola di chiusura, risale alla preoccupazione del Governo di dettare una formulazione che lo ponesse al riparo dalle obiezioni di incostituzionalità e contrasto con i principi di diritto internazionali (sulla protezione internazionale, v. Cons. St., Sez. III, 5 agosto 2020, n. 4948), sollevate dopo l'abolitio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (che non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dalla legge, cosicché costituiscono un catalogo aperto: Cass, n. 26566/2013; Cass., Sez. un., n. 5059/2017) della protezione umanitaria (per il caso in cui la giurisprudenza si svincola del dato normativo, v. Cass., Sez. VI-1, ord. 11 maggio 2028, n. 11399, in Immigrazione.it, 2018:la Corte d'appello ha omesso totalmente di considerare e valutare la ricorrenza dei “seri motivi”, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato italiano, ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; in dottrina, v. N. Zorzella). Sotto questo aspetto, almeno nelle intenzioni, sembra una disposizione-usbergo, una salda cautela dei “compilatori “. Ma è ius receptum, nella costellazione costituzionale nel bifrontismo degli artt. 10 e 117 Cost. (v. anche art. 80 Cost.) L'art. 117 Cost. comma primo, nella nuova formulazione recepita dalla l. cost. n. 3 /2001, sancisce che l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è subordinata al rispetto degli obblighi internazionali: risulta e risalta l'introdotto vincolo costituzionale, devoluto al legislatore ordinario, statale e regionale, dell'osservanza degli obblighi internazionali (Cass., Sez. I, 5352/2007; la Corte, chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo dell'art. 117 nella parte in cui si riferisce agli obblighi internazionali, è intervenuta con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007; prima v. Corte cost., 6 giugno 1989, n. 323; in dottrina, v. B. Conforti). Sul piano del controllo o sindacato costituzionale, calato proprio nell'art. 5 cit., l'omonima Corte, con sentenza n. 202 del 18 luglio 2013 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”». E attraverso l'ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 scrive: «occorre osservare che, secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), esige che l'eventuale diniego di rilascio del “permesso per soggiornanti di lungo periodo” sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate» (per tutte, Cons.St., Sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5515; altresì v. Id., sent. n. 1637 del 7 aprile 2014, e Corte cost., sent. n. 277 del 12 dicembre 2014).
Il permesso di soggiorno: la definizione del titolo questorile. Può definirsi il permesso di soggiorno quel titolo questorile (fonte amministrativa) rilasciato (nihil obstat) su impulso dello straniero (principio della domanda e quale adempimento ed onere dell'interessato che non può difettare: v. Cass., Sez. VI, ord. 12 gennaio 2018, n. 700) e quindi adesivamente e di cui lo stesso, accolto nel Paese che lo ospita ed affinché si integri pure, si avvale e beneficia (tutela ampliativa, del godimento di diritti: begustigende in contrapposizione agli atti restrittivi, belastende) per la sua permanenza e libera circolazione ratione loci, sul presupposto del (suo) regolare ingresso (testualmente tautologica e circolare la definizione di G. Savio; P. Virga assegna una funzione alla «autorizzazione: con cui si rimuove un limite che impedisce… una facoltà giuridica da parte di un privato…un atto di assenso preventivo, che prende appunto il nome di autorizzazione». Oscillante E. Zanrosso. A partire degli anni '80 si è aperto un dibattito sul concetto di libera circolazione delle persone e su cui v., fra gli altri, C. Zanghì).Il radicamento deve essere duplice: materiale e giuridico (iusi soli, nella riassunta accezione).
Le nuove figure “generate” dalla stessa matrice, versatile. In sede di primo commento del nuovo d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, si è osservato, tracciando una sorta di climax e con lo sguardo al testo originario: «Una sorta di “ascensore sociale” regolato dal Legislatore in velocità ed altezza di piano. Già nella stesura originaria del Testo unico immigrazione erano contemplate alcune ipotesi di transito da una condizione meno favorevole ad altra con pienezza di facoltà grazie alla conversione da permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo a permesso per lavoro» (R. Miele). Successivamente alla “riforma per abrogazione” nel 2018 del permesso per motivi umanitari, che aveva ridimensionato il raggio d'azione e di comprensione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, il Governo ha inserito nuove figure (principalmente il nuovo permesso di protezione speciale a tutela della vita privata e familiare dello straniero) che fissano altrettante configurazioni. Per esempio, al riguardo, il permesso per calamità naturali, come previsto dall'art.1 del citato decreto-legge del 2020, di modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «b) all'articolo 6, comma 1,è inserito il seguente…b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis». Ridisegnato dal decreto, in questo segmento normativo, la direzione intrapresa pare essere quella della regolarizzazione dei migranti cc.dd. climatici, destinata ad una stabilizzazione “allargata” dei migranti nel nostro Paese, dato che il clima incide sul fenomeno della migrazione, sulla relativa mobilità. L'impatto di talune vicende (l'aumento delle temperature e l'intensificarsi degli eventi estremi) sulla migrazione è oggetto di crescente attenzione da parte della comunità scientifica (il nesso tra l'aumento della temperatura globale e la migrazione internazionale: il movimento di persone da un paese di origine, a quo, ad un diverso paese di destinazione). Si tratta di una delle conseguenze del riscaldamento globale e del cambiamento climatico e riguarda i cosiddetti migranti climatici, quei soggetti (detti anche “migranti ambientali”) costretti ad abbandonare la terra di origine per circostanze ambientali (A. Brambilla - M. Castiglione: «Con il caso Teitiota c. Nuova Zelanda, il Comitato dei diritti umani dell'Onu segna un punto fermo rispetto al principio di non respingimento dei cd. migranti climatici, con importanti spunti di riflessione anche sulla possibile tutela garantita dall'ordinamento italiano, su cui recentemente si è espressa la nostra Corte di Cassazione”: si cita la decisione del 7 gennaio 2020 che si inserisce nell'area dei principi di diritto internazionale, ammettendosi che gli effetti dei mutamenti climatici possano determinare una violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani o degradanti e, per la prima volta, si stabilisce che il rischio di subire tali effetti nel Paese di origine sbocca nel divieto di respingimento da parte di Stati terzi). Così, si sono spostati i limiti del permesso di soggiorno per calamità naturale, e il canale è l'apertura verso l'accoglienza dei c.d. migranti climatici, rimodulando il presupposto per il rilascio del permesso (non più lo stato di calamità “eccezionale e contingente” tipico del proprio Paese di origine, ma il più ridotto requisito della rilevazione di una mera condizione anche non transitoria o episodica). Risulta, comunque, non poco esteso il numero dei permessi di soggiorno per i quali è consentito chiedere (rectius, ri-chiedere) la conversione in permesso per lavoro subordinato. Oltre al permesso per motivi di studio, ora anche i titolari di permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, sport, attività artistica, motivi religiosi, attesa cittadinanza, e assistenza minori, possono azionare la conversione alla scadenza in permessi di lavoro subordinato. Specialmente il permesso per protezione speciale, prima ristretto ai casi in cui pur difettando i requisiti per la concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva fare ritorno nel proprio Paese (si sarebbe esposto all'alea: di essere sottoposto a tortura o trattamento inumano e degradante, su cui da ultimo v. il caso M.K. e altri c. Polonia, Corte Edu, sent. 23.07.2020), è stato dilatato “per estensione” anche alle ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero sarebbe all'origine di una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare, considerata tenendo presente effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e della obiettiva persistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine (locus al quo) [v. dall'art.1 del citato decreto-legge del 2020, di modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: “ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale...la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”]. Una disposizione di favor è la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia, non richiedendosi più il presupposto del pregresso possesso di redditi e copertura sanitaria affinché gli stessi possano convertire il loro permesso di ricerca in permesso per attesa occupazione, una volta esaurito il periodo di ricerca in Italia. Il permesso per cure mediche (sul permesso di soggiorno per cure mediche, v. ord. 16.9.2020 RG. 6522 /2019 con cui il Trib. Brescia ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2-bis TU d.lgs. 286/98, a cittadino del Ghana il quale aveva impugnato il diniego del questore di Brescia di rilascio di permesso umanitario) sarà pure titolo consentirà per lo svolgimento di attività lavorativa. La permanenza degli nella nostra Nazione, giustificata da problemi di salute, è ampliata ratione numeris: si abbandona la formula delle “condizioni di salute di particolare gravità”, e quella superstite è di “gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”. Si assiste ad una riduzione del termine massimo di pendenza del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana in favore dello straniero.
Il potere ministeriale discrezionale di limitazione e veto del transito navale e della sosta nel mare territoriale. L'art. 1. 2 del d.l. in commento contiene una norma “ a scomparsa “ all'interno di un doppio dettato, cioè di una regola sdoppiata. Una prima previsione contiene un potere (nella duplice identità: sostantivo e verbo, che nel d.l. è verbo servile denotato dalla locuzione “ può “ che precede la coordinazione disgiuntiva “ o “) di interdizione o di veto del Ministro dell'interno (sembra dominus, però deve condividerlo - amministrando un potere discrezionale introdotto dal servile “ può “ espressione di una scelta, per quel “margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa”, v. P. Virga, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi - con altri due Ministri: siamo ad una specie di “ concelebrazione “ dell' esercizio dell'unico potere). In stretta sequenza è innestata la deroga nella forma (stilisticamente non comune) della “ disapplicazione “: “Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell' ipotesi di operazioni di soccorso” (allestiamo e forniamo un testo alternativo depurato, quello ufficiale apparendo verboso e sovraccarico e al netto del punto fermo, con andamento continuato così gestendo due eccezioni, congiuntamente: “salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale e fatta eccezione per le operazioni di soccorso…») [v. al riguardo le due scansioni in Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130), cit.: “Ad opera dell'art. 1 co. 1 lett. c e d, vengono quindi abrogati: il comma 1 ter dell'art. 11 (che assegnava al Ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale)… Pur rimodellati ed espunti dal t.u. imm., però, sopravvivono sia il divieto di transito e sosta (non si parla più di ingresso, invece) che la loro sanzione che, in virtù dell'applicabilità dell'art. 1102 cod. nav., diventa una pena… Una rilevante novità introdotta dal decreto è la previsione che tali disposizioni non si applichino ad operazioni di soccorso”]. Art. 2: Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (Presidente-Minosse e Disposizione-Monito)
* Nella mitologia dantesca, a Minosse è affidato il ruolo di ascoltare i peccati delle anime, comunicando loro la destinazione.
Si esaminano le modifiche apportate alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. L'art. 2 del d.l. 130/2020 - in rubrica Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale - detta la “linea di intervento” sul d.lgs. n. 25/2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della condizione di rifugiato. In particolare, si tratta di un intervento integralmente sostitutivo, (in una dimensione normativa ternaria, cioè) suddiviso in partes tres. Si è varato un impianto molto articolato al suo interno se non complicato e cervellotico, centrato, appunto, su una tripartizione, avente ad oggetto: a) l'art. 28 d.lgs. 25/2008 sull'esame prioritario; b) l'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 in materia di procedure accelerate; c) l'art. 29-bis d.lgs. 25/2008 in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Sono questi, riassuntivamente, i quadranti generali - nel cui ampio specchio è versata la corrispondente materia - strutturati, però, in un assetto normativo vertiginoso, continuamente solcato da sezioni, intersezioni e sottopassi. La complessa normativa, infatti, gestisce una proprietà distributiva. L'iter per (“lucrare”, nel senso di) conseguire la condizione o posizione giuridica di rifugiato (riafferma e quindi) mantiene le due precedenti partizioni, rinnovate nell'emendatio (successione delle leggi nel tempo: un testo sostituisce quello precedente, l'art. 28 infra): 1) prius in tempore: l'esame prioritario (art. 28 d.lgs. 25/2008) è funzionale allo scopo di fluidificare e rendere più dinamica e spedita la procedura per le richieste che posseggono e presentano una palese fondatezza o che sono inoltrate da soggetti vulnerabili: deve riguardare la domanda prima facie fondata, vagliata sull'asse (del criterio) della verosimiglianza; quella presentata da un minore non accompagnato oppure che richieda specifiche garanzie procedurali (schema aperto ed aspecifico); quella esaminata ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis. Nella normativa d'esodio dell'art. 2 cit. è stabilito (sfiorando l'ovvio quando postula il previo esame della domanda) che (solo) “il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria…e quelli per i quali applicare la procedura accelerata”. Nella “stanza di smaltimento e smistamento” il presidente evoca il labirinto di una figura mitica (Minosse), improntata a selezione: sceglie i percorsi, instrada, traccia i binari, coglie le destinazioni ma, paradossalmente, non le comunica agli interessati, secondo la prescelta impostazione sdoppiata. L'adempimento è demandato, quale longa manus, alla Commissione, le cui competenze ricomprendono anche le “notifiche” informative degli atti di “determina” presidenziale (alla Commissione si chiede di “informare il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui all'articolo 12”). È prevista - espressamente per la richiamata procedura accelerata - la garanzia della “previa audizione del richiedente” (che vuol dire preliminare contraddittorio, in personam, almeno testualmente, senza specificare e precisare l'addizione della garanzia dell'assistenza legale: v. G. Savio, È configurabile…;G. Federico; nella procedura penale ciò corrisponde al parametro della distinzione tra autodifesa e difesa tecnica), a fronte, però, di un vaglio monocratico e in un punto o passaggio nevralgico, delicato e forse dirimente. La procedura che si attiva è assimilabile a quella de plano (la “determina”, sic), all'atto della sua delibazione (e non deliberazione): la disamina prioritaria investe il metodo, può riguardare in parte il merito nel calcolo (la domanda probabilmente fondata) (per un primo commento, v. M. Noci). 2) La procedura accelerata (art. 28-bis d.lgs. 25/2008) riguarda il caso in cui l'istanza si presume presentata per scopi dilatori o strumentali, e, pertanto, prevede termini più ridotti, abbreviati, compatibili con il carattere deliberatamente dispendioso impresso all'inautentico atto d'impulso (può riguardarsi quale riflesso del generale principio della “non superfluità degli atti”, fissato dalla Corte costituzione, sent, 88/1991, per il rito processual-penalistico). Sono ricomprese nella procedura accelerata le ipotesi di a)domanda reiterata oppure b)presentata da persona sub iudice, cioè sottoposta a procedimento penale (la parabola è ampia: indagato-incriminato, imputato, rinviato a giudizio, accusato) o condannata, anche in via non definitiva (nel c.d. giudizio di merito, di primo grado o in sede di appello), per uno dei reati che costituiscono una causa di diniego dello status di rifugiato o di esclusione della protezione sussidiaria, previa audizione del richiedente. Una causa-ostativa, potremmo dire. Si attiva un moto centripeto, in quanto con una sorta di termine acceleratorio (“senza ritardo”) e seguendo un andamento spedito, la Questura cura un adempimento materiale: quello della trasmissione della documentazione utile alla Commissione territoriale. Questa procede nel rispetto di due termini, fissati ex ante, di 7 e 2 giorni: il primo termine (dalla data di ricezione della documentazione cartolare) si riferisce all'audizione del richiedente, il secondo segna il limite temporale entro cui si assume la decisione, avuto riguardo a casi predeterminati (principio del numerus clausus, per un procedimento con le sembianze di un iter quasi-immediato: v. S. Fachile, A. Massimi, L. Leo, Il cd. procedimento immediato di cui all'art. 32 comma 1-bis d.lgs 25/08; N. Morandi, Le procedure accelerate per l'esame della domanda di protezione internazionale: analisi dell'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008). In sintesi: richiedente trattenuto in strutture e centri (e nell'osservanza di una condizione negativa); richiedente protezione internazionale in frontiera o nelle zone di transito, se fermato: in tal caso, ivi si svolge la procedura, statim appunto; richiedente che sia proveniente da un Paese sicuro; in ipotesi di domanda manifestamente infondata; richiedente irregolare (l'art. 9 del d.l. 113/2018 introduce, per la prima volta in Italia, la procedura di frontiera, aggiungendo due nuovi commi all'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, la norma che si occupa delle procedure accelerate). I predetti termini non sono invalicabili, purché contenuti, nell'espansione extra ordinem, nei tempi massimi: elastici (o a fisarmonica) per consentire che sia assicurato un esame che soddisfi le esigenze di adeguatezza e completezza. Le indicate procedure sono inapplicabili ai minori non accompagnati, secondo una clausola di salvezza ed esclusione (ispirata a favor minoris) ed è pure contemplata una eccezione ratione personarum (ai “richiedenti portatori di esigenze particolari indicate all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”). 3) Si introduce un nuovo 29-bis (la rubrica ha il seguente tenore: Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento), contraddistinto, oltre che da termini ristretti, dal carattere ineluttabile di un provvedimento di inammissibilità della domanda “ove non siano stati addotti nuovi elementi” (al pari di una copia anastatica). Trattasi di un dispositivo di contrasto (o “ interdizione “) di una iniziativa apertamente dilatoria, allestito da una Disposizione-Monito: se l'originaria domanda reiterata è presentata ed inserita nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio della Nazione, la stessa è considerata inammissibile (vaglio legale, sottratto all'organo ad hoc), “perché si presume presentata al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione di un provvedimento ablativo, senza nemmeno procedere all'esame della domanda ai sensi dell'art. 29 (che disciplina i casi di inammissibilità). Secondo la procedura ordinaria (articolo 27 del d.lgs. n. 25/2008), la Commissione territoriale provvede al colloquio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro 3 giorni feriali successivi” (M. Noci; Fachile, Massimi, Leo, La domanda reiterata in fase di esecuzione di un imminente allontanamento). Si prevede un meccanismo di recupero in ipotesi di reiezione di una domanda di protezione internazionale, mediante la trasmissione degli atti dall'organo collegiale (la Commissione) a quello monocratico (il Questore) che provvede al rilascio di un permesso ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 286/1998 (Divieti di espulsione e di respingimenti). Una normativa ad hoc è dettata per i minorenni. Il provvedimento impugnato può essere sospeso. All'interno delle altre modifiche, per quella apportata all'art. 32 d.lgs. 25/2008 è previsto che, in caso di reiezione della domanda di protezione internazionale, sia ampliata la competenza decisoria delle Commissioni territoriali; le fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d. lgs. 286/1998, ossia relative al divieto di espulsione per stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, sono assimilate e annesse nella sfera della loro potestà (Noci). Quadro riassuntivo. Riordinando: l'art. 2 d.l. 130/2020 sostituisce le norme sull'esame prioritario, in materia di procedure accelerate, di domande reiterate inserite al momento della messa in atto di un provvedimento “espulsivo” (di allontanamento). Le domande non sono pariordinate, dunque, né la ripartizione è affidata all'ufficio territoriale, ma “trattenuta alla fonte” (legale), sottraendo così quote di discrezionalità. La summa divisio è domande fondate/domande infondate. Moto accelerato: ricevuta la domanda, la Questura si pone quale trait d'union con la Commissione per l'immediata trasmissione della documentazione pertinente. L'esame prioritario (e “garantito”) traccia una sorta di corsia preferenziale per le domande plausibili o provenienti da una categoria di persone vulnerabili; l'esame accelerato “bonifica” il campo, espungendo e lasciando fuori le istanze “ apparenti “ (coperte da una sostanziale “ irripetibilità procedimentale o interna “), che non sono ammesse (il d.l.n. 113/2018, c.d. decreto salvini 1, convertito in l. 132/2018, ha profondamente inciso nella configurazione del diritto di asilo in Italia, anche tramite la riforma delle procedure accelerate: v., al riguardo, Fachile, Massimi, Leo; v., per la direttiva procedure, direttiva 2013/32/UE). L'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, modificato, detta la disciplina della decisione della Commissione territoriale sul riconoscimento della protezione internazionale, e l'art. 35-bis, pure modificato, regola le controversie nel settore della protezione internazionale. In seno all'art 32 risultano due innesti, i commi 3.1 (in ipotesi di rigetto della domanda di protezione, se il richiedente è in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, la Commissione, previa valutazione, investe il Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche) e 3.2 (reiezione della richiesta di protezione internazionale: la Commissione informa il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell'autorizzazione relativa alla permanenza del genitore nel territorio dello Stato e dell'”assistenza in favore del minore”); in merito, invece, all'art. 35-bis, risultano dimezzati i termini per l'azione giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui la domanda di protezione è sussumibile nell'alveo delle cc.dd. procedure accelerate. In tema di istanza di sospensione rivolta al giudice, la normativa abilita il ricorso all'inibitoria successivamente alla decisione della Commissione territoriale (previsto, con una eccezione, un dispositivo di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento sottoposto ad impugnazione; in difetto, può intervenire una istanza specifica e particolarmente motivata, e la decisione è assunta dalla Sezione specializzata del Tribunale, in composizione collegiale). Art. 3: Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Nel ceppo (e nel corpus) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate tre modifiche: all'art. 10-ter, all'art. 13, comma 5-bis, e all'art. 14.
Art. 10-ter. L'art. 10-ter d.lgs. 296/1998 identifica nell'esergo la sua materia: Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare (Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, convertito, co-modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; il precedente art. 10-bis si occupa del reato, molto controverso, di immigrazione clandestina). In tali casi, il soggetto è trasferito nei cc. dd. punti di crisi individuati, ove si svolgono gli adempimenti di rilevamento tecnico (fotodattiloscopico e segnaletico). Ove lo straniero, reiteratamente, “ricusi” tali operazioni, il comportamento apertamente renitente integra l'ipotesi (legale, cioè autosufficiente, senza la necessità di un accertamento di verifica devoluto all'organo territoriale) di rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri ex art. 14 (però la norma di chiusura prevede che lo straniero sia informato delle conseguenze del suo rifiuto). Il trattenimento “è disposto caso per caso” (comma 3, II° periodo), con provvedimento questorile e mantiene i suoi effetti ad tempus. Per il trattenimento applicato ad un richiedente protezione internazionale, la competenza, ai fini della convalida, è “riservata”, al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Per detto istituto di controllo, il novum, ispirato ad una “ garanzia rinforzata “, di autentica cognizione del procedimento, è rappresentato da un supporto additivo inserito, quale appendice del comma 2 del citato art. 10-ter, nello spazio di un solo periodo: “Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola”. Quell'avverbio, per noi, è dirimente, quale spartiacque tra iter senza specifica tutelae quello garantito [analogamente, v. Cass., Sez. IV, sent. 16 gennaio 2020, dep. 5 febbraio 2020, n. 4896, in tema di alcooltest circa l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento dell'atto, in relazione agli atti di polizia giudiziaria “garantiti” dall'assistenza difensiva, commentata da A. Caselli Lapeschi, il quale segnala: “prima di procedere all'accertamento etilometrico, atto indifferibile ed urgente ex art. 354 cpv. c.p.p., nei confronti dell'indagato (che è tale in quanto su di lui vi siano già indizi di reità) va comunque dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.”; v. ancora ciò che scrive la IV Sezione citata: “In epoca ormai risalente questa Corte di legittimità ha anche chiarito, viceversa, che tale avviso, deve essere dato dalla P.G. operante al soggetto che sta per essere sottoposto all'alcooltest nel momento in cui si procede all'atto, e non quando siano precedentemente svolte le attività ad esso propedeutiche (così Sez. 4, n. 16553 del 26/1/2011, Pasolini, Rv. 250310)”. in dottrina, specialmente, v. A. Marandola, Rimessa alle Sezioni unite la determinazione del termine ultimo per sollevare la nullità dell'alcoltest espletato in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.]. L'informativa del fascio di poteri nascenti dalla pendenza del procedimento non può essere data, e non avrebbe senso (perderebbe il carattere funzionale), aliquanto post, sed ab initio, vale a dire in stretta sequenza e in coincidenza con l'avvio delle corrispondenti operazioni. Solo così si assicura una tutela effettiva (M. Antinucci) e completa, all'assistenza linguistica e alla traduzione: ogni espediente che si discosti da questa impostazione è diretto ad aggirare, di fatto, la garanzia che la legge appresta allo straniero. La norma è in linea con la norma-madre (rapporto matrilineare) dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dedicato propriamente ai “diritti e doveri dello straniero”, precisamente con la previsione che trova posto nel segmento interno del comma 6, e che può riguardarsi come un dispositivo-usbergo: “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti… in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese e spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato”. Appartiene al novero o genus dei cc.dd. diritti fondamentali (v., della stessa norma, art. 2, comma d'esordio: “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle nome del diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”): ne è una tipizzazione o specificazione (interna corporis, in seno all'unico art. 2 cit.). Del godimento dei diritti fondamentali è titolare anche lo straniero extracomunitario, perché la condizione giuridica dello straniero non deve essere “considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamento diversificati o peggiorativi” (Corte cost., 25 luglio 2011, n 245). La disposizione del comma 6 dell'art. 2 cit. tematizza il problema della lingua (e della c.d. lingua veicolare) ed indica il ventaglio linguistico (per Cass., Sez. III, 8 settembre 1999, n. 1527, Braka ed altri, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata del traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero). Quindi: lingua madre-lingue internazionali-universali-lingua veicolare (su cui, da ultimo, v. Cass. civ., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n.65; sull'omessa traduzione degli atti diretti all'imputato alloglotta, v. Cass.pen., Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 12611; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2008, n. 13833, Zarouali, considera francese, inglese, spagnolo, lingue universali). L'allineamento, invece, manca con l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a proposito del visto d'ingresso dello straniero, a cui è consegnata “una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo”. Quindi si registra un disallineamento della modifica di cui al d.l. 130/200 (art. 3) con le norme dettate in materia di visto d'ingresso, e sulla medesima base tematica della lingua. Si auspica che in sede di conversione il Parlamento colmi la (vistosa) lacuna in senso maggiormente garantistico (cioè ampliativo), includendo, nelle tavole linguistiche, l'arabo.
Art. 13, comma 5-bis. Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserita una seconda modifica, all'art. 13, comma 5-bis, e precisamente, dopo il tredicesimo periodo, è inserito il seguente: “Si applicano le disposizioni di cui all'art.14, comma 2.”. L'istituto dell'espulsione denota, nell'ambito della disciplina dell'immigrazione, un profilo verticistico e di rilevante interesse pratico, il terreno su cui si sono concentrate, maggiormente, le modifiche legislative, per una materia interessata dal ripetuto scrutinio da parte della Corte costituzionale e che, in considerazione della varietà dei ruolo assegnati, può essere considerato uno strumento di carattere polifunzionale (C. Morselli, G. Spangher, S. Centonze; la giurisprudenza ha segnalato che l'espulsione, pur avendo natura di misura amministrativa, ha sicuramente un notevole grado di afflittività, incidendo sulla materia della libertà regolata dall'articolo 13 della Costituzione, Cass., Sez. I, sent. 4 gennaio 2011, n. 52, Arjani). Le ultime modifiche, non sistematiche, si hanno con l'indicato d.l. 113/2020, inserite nella cornice dell'art. 13, comma 5 bis cit. Al riguardo, il legislatore, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2001, n. 105, ha inserito il comma 5-bis nel corpo dell'articolo 13 T.U.I., sul presupposto della necessità che intervenga una convalida giurisdizionale, prevedendosi che, nei richiamati casi dettati all'art. 13 T.U.I., comma 4 (v. l. 2.8.2011, n. 129), il questore comunichi, immediatamente, e comunque nel termine di quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento dispositivo dell'accompagnamento alla frontiera. In un secondo intervento, la Corte costituzionale (sentenza n. 222 del 15 luglio 2004) ha dichiarato illegittimo l'art. 13, co. 5-bis “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa” (analogamente, v. Cass., Sez. VI, ord. 25 marzo 2015, n. 5926 – rel. De Chiara). Medio tempore, e fino alla decisione sulla convalida, l'esecuzione del provvedimento del questore - di allontanamento dal territorio nazionale - è sospesa. L'udienza di convalida si svolge con rito camerale, con l'intervento necessario del difensore tempestivamente avvertito (c. d. difesa tecnica). Se interviene la convalida, da adottarsi nella forma del decreto motivato e sentito l'interessato se comparso, entro le quarantotto ore successive, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera acquista il carattere della definitività (pendente la convalida, lo straniero è trattenuto in un centro ad hoc). Altrimenti, quando detto limite temporale non è rispettato o la convalida non è concessa, il provvedimento del questore risulterà inefficace, perdendo, così, ogni effetto giuridico. Il decreto di convalida è ricorribile per cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. In attesa del completamento dell'iter della convalida, lo straniero espulso subisce il trattenimento in uno dei centri di permanenza per i rimpatri ex art. 14, salvo che il procedimento possa definirsi ove è stato adottato il provvedimento di allontanamento, anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Esattamente, in questo spazio si è inserita la modifica dell'art. 4, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132: “ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida” (Barone). Il trattenimento locativo deve garantire il rispetto della dignità umana. Si tratta, comunque, di una forma di trattenimento pre-espulsivo per indisponibilità locativa che si ripercuote, ingiustificatamente, sullo straniero, per la vicenda privativa de libertate che genera (Corte cost., 105/2001). E così, “tale norma appare viziata in quanto non si precisano le modalità di restrizione della libertà personale, il che comporta una manifesta illegittimità costituzionale per violazione della riserva assoluta di legge prevista all'art. 13 Cost., perché non precisa quali siano e dove siano i “ locali idonei “, né quali siano le modalità del trattenimento” (G. Mentasti, Decreto-Sicurezza: i profili penalistici: “Il prolungamento del tempo di trattenimento…non può dunque non attirare l'attenzione del penalista invitando a riflettere…su che cosa sia la pena”). L'ulteriore modifica, l'ultima in ordine di tempo, è quella rappresentata dal d.l. 113/2020, per l'aggiunta di un breve periodo, integrato (da un richiamo) per relationem: “Si applicano le disposizioni di cui all'art.14, comma 2.” (il quale attiene alla “esecuzione dell'esecuzione”). Nell'incipit la norma fissa una condizione negativa: l'impossibilità di praticare la procedura extra omnes di espulsione dal territorio nazionale dello straniero, all'origine, d'altra parte, dell'attivazione del subprocedimento del “trattenimento prossemico” prima chiamato C. I. E. (“i C. I. E… finiti presto nella bufera politica”, M. Ludovico) e poi ridenominato “centro di permanenza per i rimpatri” (v. art. 19 d.l. 17 febbraio 2017, n. 13), contratto in C. P. R. (Cass. civ., Sez. I, n. 8230/2020; Cass., Sez. I, civ., 16 dicembre 2019, n. 33178; Cass., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20694; Trib. ord. Bologna, Sez. spec. imm., prot. inter., ordinanza 18 luglio 2019). Questi centri sono dimostrati inadatti e inaffidabili (le due” i “), come si è rilevato da più parti, una condizione che non può essere mascherata neppure dalla norma “protettiva” e “patinata” (ed anche in parte pleonastica: già il comma 5-bis cit. parla di “locali idonei”) dettata al comma 2 dell'art.14, cit.: “Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”.
Art. 14. L'art. 14 T.U.I. traccia un percorso anfibio: in precedenza è norma in grado di modificare altra norma, mediante all'applicazione estensiva della prima, ora è norma che la subisce la modifica. Infatti, l'art. 3 del Dl 113/2020 reca la seguente previsione, in ordine alle modifiche apportate all'art. 14 cit.: “al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189” (Legge Bossi - Fini, Legge 30 luglio 2002, n.189). Immediatezza/prossimità è il binomio su cui ruota l'avvio dell'art. 14 cit.: l'impraticabilità, immediata, dell'accompagnamento manu militari (dello straniero alla frontiera), integra la premessa dell'intrattenimento “prossemico” (è il centro di permanenza per i rimpatri più vicino). Il perno (a due poli: uno negativo, quello retrospettivo, l'altro positivo, dell'instaurazione della misura) è rappresentato dalla figura del questore, il quale promuove la richiesta (atto d'impulso) di “ assegnazione del posto “ alla Direzione istituita del 2002, con compiti di iniziativa e di coordinamento nella “ lotta “ all'immigrazione clandestina (art. 35 n. 189/2002, Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere) (sull'azione volta a contrastare il traffico di migranti nel Mediterraneo, v. Cons. St., Sez. IV, 15 luglio 2020, n. 4569; sulla lotta contro l'immigrazione clandestina, v. Cass., Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 13597; Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, C 290/14, Skerdjan Celaj c. Italia; Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, sent. del 4 settembre 2014). Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. I, sent. 12 dicembre 2019 nella causa C-380/18, E.P.). Quindi, individuazione del centro per il rimpatrio ai fini del trasferimento dello straniero divenuto destinatario di un provvedimento di trattenimento. L'altra modifica fissa i criteri di priorità per il trattenimento nei centri di permanenza. Dopo il comma 1 dell'art. 14 cit. è inserita una disposizione sul trattenimento, effettuato con priorità per coloro che rappresentano una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici o che siano stati condannati per determinati nomina criminis, ancorché con sentenza non ancora divenuta definitiva (v. Corte cost., ord. n. 338 del 24 novembre 2010) , o “per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre misure in materia di rimpatrio, o che provengano da essi”. Al successivo comma 5, e al quinto periodo, le parole “centottanta giorni” risultano sostituite con “novanta giorni”, prorogabili; il quinto periodo è sottoposto ad analoga modifica.
D.lgs. 142/2015. L'incidenza dell'intervento del c.d. Giudice delle leggi. Il neo-Garante. Ripristino dell'anagrafe, mercé la Consulta. La disposizione del d.l. 113/2020, incidendo con alcune modifiche sul Dlgs 142/2015 (artt.5 bis e 6), ripristina e rimodula il diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale, escluso “ per discriminazione “ (acclarata dal Giudice delle leggi) dal Decreto Sicurezza (Dl 113/2028, che rivede il sistema generale di accoglienza: C. Virga; specialmente, G. Avallone), e che sia munito di un titolo (il permesso di soggiorno o la ricevuta, di cui all'art. 4). Si è trattato di un vero e proprio “ atto dovuto “, dopo la pronuncia ablatoria della Corte costituzionale, lasentenza 186/2020 [C. Morselli, La Consulta boccia l'art. 13 d.l. 113/2018 (c.d. decreto Sicurezza) sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, ma lo scrutinio ablativo risulta monopolizzato dal parametro dell'art. 3 C. (in un cono d'ombra l'art. 10, co. 3, C.)]: “irragionevole la norma che preclude l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo”. Si è al cospetto, solamente (norma “ricognitiva “), di un diritto recuperato e riaffermato (v. E. Codini, Decreto legge 31 ottobre 2020 n.130. Un intervento di portata limitata che non affronta i nodi strutturali). Certo è che il legislatore può esprimere e valorizzare le differenze di fatto tra cittadini e stranieri, senza spingersi, però, fino a introdurre delle ingiustificate condizioni di vera e propria minorazione sociale. Altrettanto sicuro è che lo status di straniero non può legittimare trattamenti diversificati in peius (v. sent. n. 249 del 2010; analogamente, v. sent. n. 166 del 2018, n. 230, n. 119 e n. 22 del 2015, n. 309, n. 202, n. 172, n. 40 e n. 2 del 2013, n. 172 del 2012, n. 245 e n. 61 del 2011, n. 187 del 2010, n. 306 e n. 148 del 2008, n. 324 del 2006, n. 432 del 2005, n. 252 e n. 105 del 2001, n. 203 del 1997, n. 62 del 1994, n. 54 del 1979, n. 244 e n. 177 del 1974, n. 144 del 1970, n. 104 del 1969, n. 120 del 1967). Tuttavia, l'intervento del 2020 innesta una fattispecie di “ cancellazione automatica “ di dall'anagrafe (doppio volto positivo-negativo: iscrizione/cancellazione), e (con un testo ufficiale insolito ed aspecifico) “con effetto immediato”, mentre per i richiedenti la protezione internazionali è previsto, se hanno ottenuto la iscrizione anagrafica, il rilascio di una carta di identità “di validità limitata” (ratione loci et temporis: in ambito nazionale e per un triennio), cioè “non valida per l'espatrio” (M. Noci, Decreto legge 31 ottobre 2020 n.130. Iscrizione anagrafica a chi chiede asilo dà diritto alla carta di identità per 3 anni. Decreto di accoglienza). Per la stessa fonte normativa (142/2015), all'art. 6, comma 2 (lett. a, a-bis, c), sono previste “modifiche per sostituzione “, pure al comma 3-bis e al comma 6, primo periodo. Il medesimo meccanismo sostitutivo è esteso all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, parlando da Garante in apicibus l'autorità governativa, in ordine al rispetto degli standard igienico-sanitari e abitativi e alla tutela della dignità personale, dello straniero (in appendice, si assicura ope legis, togliendo così spazi di discrezionalità ai soggetti territoriali, la libertà di corrispondenza pure telefonica con l'esterno). Trova posto l'inserimento, dopo il comma 2, dell'addizione di un comma 2-bis, che racchiude la contemplazione di istanze/reclami a tre garanti: completa il quadro una “raccomandazione” alle amministrazioni per il caso di corrispondente fondatezza. Il relativo diniego è retto da due adempimenti: motivato e comunicato entro un mese (ma il d.l. 2020 usa un linguaggio oscillante diniego/dissenso, che in sede di conversione in Legge si dovrebbe sciogliere e concentrare, fermandosi alla prima dizione “diniego”). Trattasi di figura di nuovo conio (in precedenza, v. la legge istitutiva del d.l.23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) , quella del reclamo al garante [ente-garante, dotato di specifiche competenze; al riguardo, v., più ampiamente, G. Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità: “il decreto, dopo aver già assegnato un importante ruolo al Garante quale unico organo di reclamo per le condizioni di trattenimento dei migranti, interviene sulla sua stessa disciplina. Con una modifica alla sua legge istitutiva…il Garante ‘cambia nome' e diventa…Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale…vengono poi affidati due ulteriori ruoli…quale national preventing mechanism per conto della Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, con i relativi poteri di accesso…infine, si prevede che…possa delegare ai garanti territoriali lo svolgimento di specifici compiti”]. Artt. 4-5. Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei titolari di protezione (S.A.I. – Sistema di accoglienza)
L'art. 4 del d.l. 130/2020 si proietta nella direzione di una ristrutturazione dell'impianto dell'accoglienza, del relativo sistema normativo dei soggetti che richiedono il “ manto protettivo “ internazionale e dei beneficiari di protezione, mediante plurime scansioni e livelli: prima assistenza nei centri governativi, ricezione nei piani del Sistema accoglienza e integrazione (SAI), a gestione locale, riprogrammazione, per la prima accoglienza, dei centri governativi (e standard igienico-sanitari), transfert nei centri SAI, controllo della condizione dei richiedenti ospitanti, ripristino dell'avviamento a lavori di pubblica utilità dei richiedenti protezione internazionale (dopo la soppressione ad opera del Decreto-Sicurezza I, Dl 113/2018). Risulta modificato l'art. 1-sexies del Dl 416/989, relativo al Sistema di accoglienza e integrazione (specie per i minori on accompagnati, i protetti speciali, le vittime di tratta e violenza domestica nonché sfruttamento lavorativo ed anche i soggetti che in precedenza godevano di protezione umanitaria). Così, “l'attuale Siproimi (Sistema di protezione internazionali e minori stranieri non accompagnati) viene sostituito dal nuovo Sistema di accoglienza e integrazione” (Noci, Decreto legge 31 ottobre 2020 n.130, cit.). Parallelamente, è rivisto, per i richiedenti asilo, il sistema di accoglienza (v., per l'esercizio del diritto d'asilo dei singoli richiedenti protezione, v. T.A.R Lazio, Sez. III ter, 2 novembre 2020, n. 11179; su asilo e protezione internazionale, v. Tribunale di Milano, decreto dell'8 luglio 2020). Bipartizione: servizio di primo e secondo livello, ai fini del potenziamento della rete integrativa e riduzione del tetto massimo per il riconoscimento della cittadinanza (scendendo, da 48 a 36 mesi). L'art. 5 del d.l. 130/2020 individua dei destinatari di un beneficio, delle misure di accoglienza nel SAI: per costoro, allo spirare del periodo di accoglienza, sono previsti ulteriori percorsi di integrazione, affidati alla cura delle Amministrazioni competenti, che dovranno, appunto, adempiervi. Vengono, altresì, fissati dei binari, per le linee di intervento, nella cornice del Piano nazionale per l'integrazione, nei due quadranti: della “formazione” (linguistica) e della “informazione” (avente ad oggetto i diritti e l'orientamento lavorativo). Si ha di mira l'inclusione sociale [R. Nunin, L'integrazione dello straniero: tra partecipazione al Welfare State italiano e diritto all'inclusione nel mercato del lavoro, in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri; C. Corsi, Peripezie di un cammino verso l'integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici; in giurisprudenza, v. T. A. R Lombardia, Sez. staccata Brescia, Sez. II, 7 agosto 2019, n. 00732; per esclusione dei richiedenti protezione internazionale dalla cosiddetta seconda accoglienza (SPRAR), v. Corte costituzionale, sentenza del 20 giugno 2019, n. 194]. Art. 6 d.l. 130/2020: Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri
Norma monito e in bianco, disallineata dal paradigma della flagranza ex art.382 c.p.p. Potere protocautelare (id est, precautelare) dell'"arresto differito “.
Nell'esergo della rubrica si staglia la materia regolata, scandita ratione loci, quella penale: delitti (reati non contravvenzionali: l'art. 17 c.p. ospita delitti e contravvenzioni e le corrispondenti pene; v. T. Padovani, Diritto penale, XI ed.; C. Morselli, Trattato di diritto e procedura penale dell'immigrazione) che “ si manifestano “ nei centri di permanenza per i rimpatri (potremmo denominarli, per il contesto connotativo, “ delitti ambientali “ o tipici oppure intra moenia), per i quali scatta la misura (de libertate: v. l'habeas corpus dell'art. 381, comma terzo, c.p.p.) dell'arresto (su cui v., da ultimo, Corte cost., 6 luglio 2020, n. 137, Pres. Cartabia, Rel. Petitti) e si instaura l'automatismo del rito per saltum, sul piano previsionale e in coppia (“è obbligatorio o facoltativo l‘arresto” e “si procede sempre con giudizio direttissimo”). Il primo rilievo è di politica criminale: si è varata, con il rischio di un eccesso di custodialismo (in senso ampio e che coinvolge il sacrificio della libertà personale: S. Lorusso, Superare la visione “ carcero-centrica “ della giustizia per uscire da una crisi strutturale del sistema penale), la scelta di criminalizzare e “processualizzare”, impegnando così le strutture giudiziarie già gravate da un pesante contenzioso, una vicenda che, alternativamente, poteva anche avere e ricevere una gestione interna corporis, riguardante i Centri di permanenza per rimpatri e il controllo della condotta degli stranieri “ trattenuti “ (per es. prevedendo l'intervento di un nuovo soggetto, un delegato del Garante per la gestione dei momenti di crisi della, difficile, vita confinata). Invece, si è scelto di azionare la leva repressiva (quella penale, che “affoga” e reprime anche il malessere e il malcontento di soggetti, “ svantaggiati “, che hanno lasciato, per necessità, la loro terra, e sono ristretti in locali che prima furono dei C.I.E., finiti nell'occhio del ciclone). Così, si è allestita una disposizione-monito (il simbolismo della deterrenza ci riporta, esattamente, ai tempi della piega securitaria nell'endiadi straniero/estraneo, dell'introduzione del c. d. reato di immigrazione clandestina, di cui al c.d. “ pacchetto sicurezza “ approvato dal Senato 5 febbraio 2009, licenziandosi il d. d.l. 733 sulla sicurezza pubblica, che, originariamente, prevedeva l'inquadramento nella classe dei delitti e, sul piano della meccanica procedimentale, l'arresto in flagranza e il rito direttissimo, su cui v. L. Masera, Terra bruciata attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti): arresti, veloci ed esemplari giudizi direttissimi, immediati appunto (saltando l'importante fase delle indagini preliminari, nella cui “ inchiesta “ la notizia di reato viene, con i giusti tempi, sottoposta ad attento scrutinio ed investigazione, per i possibili sbocchi). L'art. 6 d.l. 130/2020 richiama l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n 256, sull'esecuzione dell'espulsione, e, dopo il comma 7 (in ordine allo ius vigilandi del questore per contenere la fuoriuscita dello straniero dal centro e ripristinare l'ordine violato), inserisce, additivamente, due commi, 7-bis e 7-ter. Il primo considera la rilevanza dei casi di delitti realizzati con violenza sulle persone e sulle cose, occasionati o causati dal trattenimento in uno dei centri previsti dallo stesso articolo o in una delle strutture previste dall'art. 10-ter, per i quali l'arresto è obbligatorio o facoltativo ex artt. 380 (v., pure, dello stesso articolo, comma 2, lett. m-ter, “delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico …dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) e 381 c. p. p., ma non è praticabile l'arresto immediato per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. Al riguardo, la flagranza è integrata dalle risultanze di documentazione visiva o fotografica, che permettono di cristallizzare la responsabilità del fatto: in tale ipotesi è consentito l'arresto entro quarantottore dal fatto. L'accennato art.7-ter prevede l'instaurazione del giudizio direttissimo indeclinabilmente, cioè “sempre”. Si ricorda, in sequenza, che, ai sensi dell'art. 390 c.p.p. 1. Entro quarantotto ore dall'arresto…il pubblico ministero…richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari; ex art. 391 c.p.p. 4. Quando risulta che l'arresto…è stato legittimamente eseguito…il giudice provvede alla convalida con ordinanza. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità…il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. La variabile la delimita l'art. 449 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili (nell'intreccio normativo, in via esplicativa, v. G. Amato, decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, Flagranza accertata con video o foto e arresto consentito entro 48 ore. Delitti ei centri di permanenza: “L'indicazione normativa conduce a ritenere che si debba procedere con giudizio direttissimo secondo il paradigma normativo degli artt. 449 e seguenti e 558 del c.p.p., potendosi procedere alla convalida dinanzi al Gip solo nel caso di motivata necessità di speciali indagini”). Si tratta di un potere (che noi appelliamo) protocautelare, magistralmente spiegato dalla massima dottrina: “Preludio subcautelare. Arresto in flagranza e fermo sono labili…nati da potere extragiurisdizionali, richiedono una convalida…spetta al pubblico ministero chiedere interventi cautelari… Chiamiamoli, dunque, subcautele: preludono all'eventuale misura disposta dal giudice, e ne garantiscono l'esecuzione” (F. Cordero, Procedura penale; v. pure M. Scaparone, Procedura penale). Misura provvisoria disposta a non giudice, dunque (così, P. Corso, Indagini preliminari, in Aa. Vv., Procedura penale; Cass., Sez.fer., 20 settembre 2012, 36004, X). Explicit: in tal caso la celebrazione dell'udienza è fatta con giudizio direttissimo, con il limite che il caso richieda speciali indagini (manca la provvista probatoria e bisogna procurarla, investigando sulla notitia criminis e approfondendola). Trattasi, però, di una fictio iuris, di un forzatura dell'ordinario parametro della flagranza (su cui, da ultimo, v. Cass., Sez. II, sent. 30 settembre 2020, n. 27229), come risulta dal testo di legge: “Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose… quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulti l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto” (approntiamo un testo alternativo, sempre che si voglia mantenere “l'opzione repressiva” “: “Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o sulle cose… quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per comprovate ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulti inequivocabilmente l'autore del fatto; il suo arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto”). Elucidiamo: a) si tratta di una “flagranza speciale”, non ancorata neppure alla salda base del sintagma «…dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto” al pari della l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 8, comma 1-ter [“fotografando”, invece, il testo, una fattispecie astratta di cessata flagranza, e a questa solo equiparata o allineata: si parlerebbe, contraddittoriamente e quale ossimoro, di “ flagranza differita “, ripresa, ad esempio, da P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale: “È in stato di flagranza…colui che viene colto nell'atto di commettere il reato. È in…” quasi flagranza “ il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia…Accanto al concetto tradizionale di flagranza, il legislatore ha aggiunto una nuova ipotesi di “ flagranza differita “…nelle manifestazioni sportive…pubbliche”; per altre sfumature lessicali v. L. Giuliani, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale: “La prima parte dell'art. 382 comma 1° si riferisce alla flagranza c. d. propria…Le altre situazioni, cui si riferisce la seconda parte del medesimo 1° comma, sono ricondotte al concetto di flagranza c. d. impropria o quasi-flagranza…Il nesso di contestualità tra constatazione del fatto e apprensione del reato subisce un ulteriore allentamento, fino a disperdersi, in alcune ipotesi previste da leggi speciali…art. 8 comma 1 ter l. 13 dicembre 1989, n. 401…manifestazioni sportive (c.d. flagranza differita)”, e su cui v. Cass., Sez. VI, sent. 5 marzo 2020, n. 9006, Pres. Ricciarelli, est. Amoroso; Cass.,Sez.III, 12 luglio 2018 n. 53972: apertis verbis, di “arresto differito” parla Amato, Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, Flagranza accertata con video o foto e arresto consentito entro 48 ore. Delitti bei centri di permanenza]; siffatta flagranza “destabilizza “ quella del paradigma generale (restrittivamente, per Cass., Sez. I, 4 giugno 1991, Russo, esula dall'ipotesi di flagranza la situazione in cui il soggetto è colto nell'atto di commettere il reato, ma venga per qualsiasi motivo lasciato libero, in quanto, in questo caso, si è fuori dalla sorpresa) e devia da esso (art. 382 c.p.p.: “chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo, è inseguito…ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”; per Cass., Sez.II, sent. 2 luglio 2019, n. 28849, l'arresto in “ quasi flagranza “ operato dalla P.G. deve correlarsi solo ad elementi idonei a fare ritenere sussistente, con altissime probabilità, la responsabilità dell'indiziato nei limiti indicati dall'art. 382 c.p.p.; da ultimo, v. le digressioni della sentenza 30 settembre 2020, n. 27.229, emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di quasi flagranza di reato; ritorna sul concetto di quasi flagranza Cass., Sez. II, 6 settembre 2019, n. 37303, Pres. Gallo, Rel. Mantovano; v., in generale, Sez. V, n. 10916 del 12 gennaio 2012; Sez. V, n. 1814 del 26 ottobre 2015); b) le “ alligate “ ragioni di sicurezza o incolumità pubblica “ appaiono, se ospitate in un testo normativo composto nel rispetto delle regole descrittive e di precisione (G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale, agg. da E. Dolcini e G. L. Gatta, sul “fondamento del principio di precisione”, richiamando Corte cost., 13 febbraio 1995, n. 34) eccentriche ed evanescenti nonché manipolabili, tipiche di una norma c. d. in bianco, i cui elementi non sono identificativi e aprono la porta alle interpretazione ed applicazioni libere ed anche arbitrarie, in malam partem (nel passaggio alle Camere, il testo andrebbe rimodulato se non purgato); c) la norma è inserita in una disposizione non uscita dal conio penale [G. Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità], che si occupa delle “modifiche che interessano il codice penale”], ma di matrice processualpenalistica (v. A. A. Moramarco, Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130- Mappa, Rissa, Daspo, droga online: nuovi delitti e più sanzioni; M. Noci, Rischio torture o trattamenti inumani, reintrodotto il divieto di espulsione Permessi di soggiorno e frontiere), nel cui ambito incide il requisito della flagranza e della sua prova, nonché la scelta del rito; d) infine, come già segnalato, si tratta di una disposizione-monito a carattere predittivo, per le azioni violente intra moenia. Sul piano dell'inquadramento sistematico, si ricerca un filo diretto in una normativa ravvicinata: “La previsione si correla all'art. 15 della legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, contenente disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica…si estende anche ai fatti per i quali sarebbe ordinariamente previsto il solo arresto facoltativo” (Amato, op. cit., che cita, per l'arresto-differito, Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2015, Mangiatordi). E. Zanrosso, Diritto dell'immigrazione Manuale pratico, Napoli, 2014, 259, nota 3 R. Miele, I nuovi casi di conversione del permesso di soggiorno nel decreto-legge 130/2020, in Immigrazione.it,15 novembre 2020. A. Brambilla-M.Castiglione, Migranti ambientali e divieto di respingimento, in Quest. giust.,14 febbraio 2020 Conforti B., Diritto internazionale, Napoli, 2002, pag. 321; Id., Sulle recenti modifiche della costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, in Foro it., 2002, pag. 229; N. Zorzella, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Dir. imm. citt., 2018, f. 1. G. Savio, Il diritto amministrativo dell'ingresso e del soggiorno, in Manuale breve di diritto dell'immigrazione, Repubblica di San Marino, 2013, 22 N. Zorzella, Ammissione e soggiorno. Il permesso di soggiorno per cure mediche (in Dir. Imm. Citt., fasc. 3, nov. 2020).
G. Savio, È configurabile un obbligo processuale sanzionabile di procedere all'audizione personale del richiedente, oltre a quello relativo alla comparizione delle parti? Il punto di vista dell'avvocato, in Quest. giust., 26 ottobre 2020; G. Federico, Comparizione delle parti ed audizione del ricorrente, ivi. M. Noci, Immigrazioni e stranieri. Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.Rischio tortura o trattamenti inumani, reintrodotto il divieto di espulsione. Permessi di soggiorno e frontiere, in Guida dir., 2010, n. 44,
Art. 10-ter In dottrina, v. A. D'Atena, Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali, in Dir e soc., 2017, 15. C. Morselli, Sub art. 13, in Testo Unico dell'Immigrazione. Commentario, collana dir. G. Alpa-G. Spangher, pref. R. Chiarelli, comm. Disp. Dir. soc. D. Cosi, Pisa, 2019, 342; G. Spangher, Un provvedimento equilibrato tra esigenze differenziate, in Il nuovo diritto dell'immigrazione. Profili sostanziali e procedurali, Milano, 2003, 6; S. Centonze, L'espulsione dello straniero, Padova, 2006, 19 s.; G. Mentasti, Decreto-Sicurezza: i profili penalistici:Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2018. Cass., Sez. IV, sent. 16 gennaio 2020 (dep. 5 febbraio 2020), n. 4896, Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, in Sist. pen., 2020 (T. Alesci, Le modalità di accertamento del tasso alcolemico e il rispetto delle garanzie difensive, in Giur. it. 2016, 2504; M. Bordieri, Sull'omesso avviso al difensore del deposito del verbale dell'alcool-test compiuto dalla polizia giudiziaria su un conducente, in Cass. pen. 2006, 1010; nonché, specialmente, A. Marandola, Rimessa alle Sezioni unite la determinazione del termine ultimo per sollevare la nullità dell'alcoltest espletato in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., in www.archiviopenale.it). A. Caselli Laspeschi, Avviso all'indagato di nominare un difensore, in Sist. pen., 27 luglio 2020.
Lingua veicolare: M. Antinucci, L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso una tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva, in Arch. pen., 2014, n. 1, 1 s.
Art. 13, comma 5-bis Cass., Sez. VI, ord. 25 marzo 2015, n. 5926 – rel. De Chiara, in Dir. imm. citt., 2015, n.1, 105. Espulsione dello straniero: rilevano legami familiari in Italia, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 19 giugno 2020, n. 11955. Cass. Civ., Sez. I, n. 8230/2020: “al fine di valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre dunque avere riguardo alla zona dove il richiedente potrebbe effettivamente ritornare, per avere ivi la propria origine e/o i propri riferimenti familiari e sociali. Qualora il richiedente abbia vissuto nel Paese di provenienza in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo, onde privilegiare l'indagine in relazione al territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio”. M. Ludovico, Immigrazione. L'obiettivo del neoministro Minniti: la stretta contro i clandestini. Il Viminale riapre i Cie, in Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 2016, 8. Cfr. N. Galantino, No a Cie se continuano ad essere luoghi di reclusione,ivi, 11 gennaio 2017, n. 10, 17; A. Gilberto. La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.) danneggia l'immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta, che commenta Trib. civ. Bari, Sez. I, sent. 10 agosto 2017, Giud. Polito, in Dir. pen. cont., f. 12/2017. I centri di detenzione amministrativa sono gli Hotspots (introdotti dal decreto Minniti-Orlando, prima CPSA, entrambi centri di frontiera), i CPR e altre “strutture idonee”. I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) risalgono a l. 6 marzo 1998 n. 40, c.d. “ Turco-Napolitano ”, e venivano definiti “Centri di permanenza temporanea ed assistenza” (CPTA). Con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 venivano rinominati “Centri di identificazione ed espulsione” (CIE). Il d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 li chiamava “ centri di nuova istituzione, diversi rispetto ai CIE e rispettoso della dignità personale. Ma il Garante nazionale ha svelato la natura dei CPR, somiglianti ai vecchi CIE: le condizioni degradanti hanno spinto il Tribunale di Crotone nel 2012 a riconoscere la c.d. causa di giustificazione della legittima difesa a favore degli imputati per i reati di danneggiamento dei locali e resistenza al pubblico ufficiale (Trib. Crotone, 12 dicembre 2012, n. 1410, commento di A. Gaboardi, Difesa legittima e C.I.E. La vulnerabilità giuridica di una detenzione ‘fuori legge', in Dir. pen. cont., 10 ottobre 2013) e a giustificare una condanna di risarcimento danni ad opera della prima sezione del Tribunale di Bari contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno e a favore del Comune di Bari [v. A. Giliberto, Quale tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenuti nei C.I.E? Una singolare pronuncia del Tribunale civile di Bari, in Dir. pen. cont., 19 febbraio 2014; Id., La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.) danneggia l'immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta, in ivi, n. 12/2017, 153- 158].
Dlgs 142/2015e artt. 4-5 d.l. 130/2020. C. Virga, Migrazioni, Diritto d'asilo e sistema d'accoglienza. Una riflessione sul concetto d'integrazione e sulle conseguenze della Legge 132/2018”, Editore Spring, 2020. G. Avallone, Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze, segregazione”, Orthotes, 2018. C. Morselli, La Consulta boccia l'art. 13 d.l. 113/2018 (c.d.decreto Sicurezza) sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, ma lo scrutinio ablativo risulta monopolizzato dal parametro dell'art. 3 C. (in un cono d'ombra l'art. 10, co. 3, C.), in federalismi.it, 23 settembre 2020, n.26, 110-142. E. Codini, Decreto legge 31 ottobre 2020 n.130. Un intervento di portata limitata che non affronta i nodi strutturali, in Guida dir., 2020, n. 44, 55. M. Noci, Decreto legge 31 ottobre 2020 n.130. Iscrizione anagrafica a chi chiede asilo dà diritto alla carta di identità per 3 anni. Decreto di accoglienza, ivi, 65. R. Nunin, L'integrazione dello straniero: tra partecipazione al Welfare State italiano e diritto all'inclusione nel mercato del lavoro, in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino, 2014, 91; C. Corsi, Peripezie di un cammino verso l'integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici, in Rivista A. I. C., 1/2018, 3 s. G. Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità, in Sist. pen., 23 ottobre 2020
L'art. 6 d.l. 130/2020. F. Cordero, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012,488; M. Scaparone, Procedura penale, II,Torino, 2015, 301; P. Corso, Indagini preliminari, in Aa. Vv., Procedura penale, Torino, 2015, 329; S. Lorusso, Superare la visione “ carcero-centrica “ della giustizia per uscire da una crisi strutturale del sistema penale, in Guida dir., 2014, n.10, 9 s. T. Padovani, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, 291 s.; C. Morselli, Trattato di diritto e procedura penale dell'immigrazione, in Diritto dell'immigrazione / 8, Roma, 2017, 187 s. L. Masera, Terra bruciata attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti, in O. Mazza e F. Viganò, Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009, passim; G. Mentasti, L'ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità, in Sist. pen., 23 ottobre 2020; A. A. Moramarco, Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130- Mappa, Rissa, Daspo, droga online: nuovi delitti e più sanzioni, in Guida dir., 2020, n. 44, 52; M. Noci, Rischio torture o trattamenti inumani, reintrodotto il divieto di espulsione Permessi di soggiorno e frontiere, ivi, 60 s. G. Amato, Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, Flagranza accertata con video o foto e arresto consentito entro 48 ore. Delitti bei centri di permanenza, ivi, 70 s. P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, Milano, 2017, 310; L. Giuliani, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, IX ed., Padova, 2018, 542-543; G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale, agg. da E. Dolcini e G. L. Gatta, Miano, 2015, 63. |