Spazio minimo per i detenuti: quali arredi vanno detratti dalla superficie lorda della cella?
02 Dicembre 2020
Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, occorre avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, da questa, detrarre gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui i letti a castello e i servizi igienici.
Con sentenza n. 33822/20, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal difensore del detenuto volto all'ottenimento della riparazione per la carcerazione patita in condizioni difformi dal parametro di cui all'art. 3 CEDU negli istituti penitenziari di Salerno e Vibo Valentia.
Nell'accogliere il ricorso, la Corte ha ricordato il recente arresto delle Sezioni Unite, reso noto con l'informazione provvisoria n. 17 del 24 settembre 2020, secondo cui «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti castello».
Ebbene, la Corte si trova qui a dare conferma a tale assunto, ribadendo che «ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 CEDU, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e la struttura a castello, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arresi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini». |