Sulla non integrabilità del PASSOE laddove conseguito dal partecipante dopo presentazione dell’offerta

Diego Campugiani
02 Dicembre 2020

Se la registrazione ai servizi informatici dell'Anac è un atto unico, la generazione del Passoe deve essere ripetuta per ogni gara e la sua attestazione può essere oggetto di soccorso istruttorio, ma solo ove registrazione presso i servizi informatici dell'Anac – AVCpass sia stata perfezionato.

Il caso. È stato accolto il ricorso avverso l'aggiudicazione della gara ad un'impresa alla quale era stato concesso di integrare la sua documentazione, avvalendosi del soccorso istruttorio, della mancante attestazione dell'intervenuto rilascio del PASSOE.

Il TAR ha ribadito che il Passoe è il documento che attesta la registrazione all'AVCpass (Authority Virtual Company Passport), che è l'attuale sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Infatti, le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Anac.

Il Passoe, quindi, è lo strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere, tramite interfaccia web, alla verifica dei requisiti stessi. Sicché secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è formato (TAR Lombardia n. 970/2019, TAR Sicilia n. 150/2016, TAR Lazio 11031/2017), sé è legittimo che il Passoe possa essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell'offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ciò non è parimenti ammissibile laddove, essendo un prerequisito fondamentale, la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac – AVCpass, non sia stata perfezionata.

La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge.

Nel caso di specie né l'Amministrazione, né tanto meno la controinteressata avevano fornito la prova che l'iscrizione all'AVCpass era avvenuta prima della scadenza del termine per presentare la domanda e che solo la presentazione del Passoe era risultata tardiva per un'omissione sanabile.

Da ciò è conseguito che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

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