L’ex marito può ottenere una riduzione dell’assegno divorzile con nuovi documenti prodotti in appello
03 Dicembre 2020
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27234/20, depositata il 30 novembre.
La Corte d'Appello di Firenze aveva riformato parzialmente la decisione di prime cure con cui era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, riducendo l'assegno mensile a favore della moglie. La decisione di secondo grado si fondava sulle diverse condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi, anche in considerazione della capacità lavorativa della donna, elementi emersi dalla documentazione prodotta dall'ex marito in sede di appello.
La ricorrente lamenta error in procedendo in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato ai fini della decisione documenti nuovi, prodotti dalla controparte solo in seconde cure. La doglianza risulta priva di fondamento. Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione concorsuale, proprio in virtù della sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle disposizioni del processo ordinario. La giurisprudenza ha difatti ritenuto ammissibile anche una produzione documentale al di fuori dei limiti dell'art. 345 c.p.c., purchè sia rispettato il diritto al contraddittorio. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe potuto ampiamente controdedurre alla produzione documentale in sede di appello.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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