È legittima la previsione del bando che consente alla Stazione Appaltante di fissare il termine di vincolatività delle offerte per un periodo di tempo doppio

Redazione Scientifica
04 Dicembre 2020

È legittima la previsione del bando di gara – che prevede la facoltà della Stazione Appaltante di mantenere ferme le offerte per un periodo di tempo doppio...

È legittima la previsione del bando di gara – che prevede la facoltà della Stazione Appaltante di mantenere ferme le offerte per un periodo di tempo doppio rispetto a quello stabilito dalla legge (360 giorni a fronte dei 180 previsti all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016) – e la medesima, in quanto espressione di un potere discrezionale, è insindacabile dal G.A. se non nel caso di macroscopica illogicità (nel caso di specie non ricorrente). Trattasi di previsione perfettamente conforme a quanto previsto sul tema in via generale dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che consente alla Stazione Appaltante la facoltà di fissare discrezionalmente il termine di vincolatività delle offerte che, solo se non diversamente stabilito nel bando, sarà pari a 180 giorni, in ragione delle peculiarità specifiche della singola gara (nella fattispecie rinvenibili in ragione della complessità della procedura nonché della strategicità e del rilievo del relativo servizio).

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