Inammissibile l'intervento della “madre gestazionale” nel giudizio costituzionale sul riconoscimento della “paternità intenzionale”
04 Dicembre 2020
Non ammesso l'intervento della “madre gestazionale” nel giudizio costituzionale vertente sul riconoscimento in Italia della “paternità internazionale”: così si è espressa la Consulta con l'ordinanza del 3 dicembre 2020, le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane.
Nello specifico, la Corte Costituzionale veniva investita della richiesta di intervento in giudizio presentata dalla “madre gestazionale” di un bambino nato in Canada mediante tecniche di maternità surrogata e riconosciuto legalmente da una decisione del giudice canadese come figlio di una coppia di uomini italiani uniti civilmente.
Una Corte canadese aveva, infatti, riconosciuto quali genitori i due uomini, escludendo la genitorialità sia della donatrice dell'ovulo sia della donna che aveva portato avanti la gravidanza e partorito il piccolo; ora è la Corte di Cassazione italiana l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento del provvedimento canadese in vista della designazione anche del “padre intenzionale” come secondo genitore.
Proprio in tale contesto, la “madre gestazionale” chiedeva di partecipare al giudizio costituzionale, pur non essendo stata parte del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, in virtù dell'interesse a che sia riconosciuta l'assenza di legami genitoriali con il bambino.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento in giudizio pronunciata dalla Consulta, che chiarisce che nel giudizio costituzionale, oltre a chi sia già parte del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, può intervenire solo chi sia titolare di un interesse qualificato «inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», non rientrando tra tali soggetti la “madre gestazionale” del bambino, poiché la decisione del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte non può produrre alcun effetto giuridico immediato nei suoi confronti.
Fonte: dirittoegiustizia.it |