Non è necessaria la produzione della carta di identità qualora alla dichiarazione da allegare sia apposta la firma digitale

Davide Cicu
10 Dicembre 2020

L'apposizione della firma digitale sulla dichiarazione da produrre in gara, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé sufficiente a soddisfare i requisiti delle dichiarazioni di legge, anche in assenza dell'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.

L'esclusione oggetto di causa. Nello svolgimento di una procedura per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, con realizzazione e messa a norma di dispositivi di sicurezza stradale, un operatore economico veniva escluso in considerazione della mancata allegazione all'offerta della fotocopia della carta d'identità del suo legale rappresentante, la cui produzione, invece, era prevista, proprio a pena di esclusione, dalla lettera d'invito.

Tale provvedimento veniva impugnato dall'impresa esclusa, mentre, di contro, la Pubblica amministrazione resisteva al ricorso, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui va considerata legittima l'esclusione dalla gara del concorrente, che non allega la copia fotostatica del documento di identità del soggetto rappresentante, trattandosi di un'omissione che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, non può essere sanata nemmeno con il soccorso istruttorio. Sennonché il caso di specie presentava una peculiarità: le dichiarazioni asseritamente carenti erano state sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente esclusa! Quid iuris: occorreva quindi allegare anche il documento d'identità del citato dichiarante?

La sicurezza della firma digitale alla luce del Codice di amministrazione digitale. La decisione in oggetto, emessa dal Tar Milanese, muove il proprio iter motivazionale della ratio legis caratterizzante la previsione dell'onere di produrre, in corso di gara, una copia del documento di identità del legale rappresentante del concorrente. Ratio che, in estrema sintesi, si traduce nella necessità di consentire all'Amministrazione l'identificazione del richiedente-dichiarante.

Ora, in generale, va osservato che tale esigenza d'identificazione si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui le istanze o le dichiarazioni siano inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica ovvero con l'uso di strumenti di firma digitale, alla luce dell'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 in base al quale le dichiarazioni sostitutive sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 deld.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, e, quindi, anche dal richiamato art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale. Ai sensi di quest'ultima disposizione, si ritiene che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta propria una firma digitale, altro tipo di forma elettronica o una firma elettronica avanzata.

Il ricorso è fondato. Alla luce del detto quadro normativo, secondo il Collegio milanese, la prescrizione della lettera di invito in forza della quale la Stazione Appaltante comminava l'esclusione delle offerte, prive di copia del documento d'identità dell'offerente, è illegittima per contrasto con il disposto dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, e cioè con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara.

Difatti, mentre l'utilizzo di una mera comunicazione mail di posta elettronica non costituisce affatto fonte idonea di provenienza, l'apposizione della firma digitale, invece, assicura certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, cosicché il provvedimento di esclusione per mancata allegazione del documento d'identità, nonostante l'apposizione della firma digitale alla dichiarazione, è da annullare perché in contrasto con il combinato disposto dell'art. 65, comma 1, lett. a) del Codice dell'amministrazione digitale, e dell'art. 77, comma 6, lett. b) del Codice dei contratti. Diversamente opinando si avrebbe un inutile aggravamento della procedura di gara, senza peraltro alcuna necessità per l'interesse pubblico, in spregio dei basilari principi di semplificazione, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa!

Di conseguenza, visto che l'esclusione della ricorrente (così come l'aggiudicazione in favore della controinteressata, anch'essa impugnata) è stata ritenuta illegittima, la Stazione appaltante, nel caso di specie, dovrà procedere all'ammissione della prima impresa, all'apertura della sua offerta, ed alla rideterminazione della soglia di anomalia dell'offerta.

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