Non è necessaria la produzione della carta di identità qualora all'atto sia apposta la firma digitale

Redazione Scientifica
07 Dicembre 2020

È legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che...

È legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, non può essere sanata con il soccorso istruttorio (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 27.5.2019, n. 275, C.S. Sez. V, 20.8.2018, n. 4959, che conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 10033 e 10031 del 2017); tuttavia dal combinato disposto dell'art. 65, comma 1, lett. a), del Codice dell'amministrazione digitale, e dell'art. 77, comma 6, lett. b), del Codice dei contratti, l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n, 445/2000, anche in assenza dell'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante (C.S., Sez. III, 16.4.2019, n. 2493, Sez. VI, 20.9.2013 n. 4676).

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