Profili intertemporali connessi all'abrogazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
04 Dicembre 2020

L'effetto dell'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. è consistito nel rimuovere la qualificazione didi immediata lesività agli atti...

L'effetto dell'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. è consistito nel rimuovere la qualificazione didi immediata lesività agli atti adottati dall'amministrazione nella fase di ammissione degli operatori economici alla gara, con conseguente ripristino per le procedure di gara concluse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (ma per la verità sin da quest'ultimo) della regola generale secondo cui l'interesse ad ottenere un appalto pubblico all'esito della relativa procedura di gara è leso solo con l'altrui aggiudicazione. Attraverso il riferimento operato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 55 del 2019 «ai processi» iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, l'abrogazione si è resa immediatamente operante «anche per le procedure di gara già avviate ed ancora in corso», onde la preclusione da essa discendente non opera rispetto alle impugnative successivamente esercitate avverso il provvedimento finale di aggiudicazione assunto a conclusione di tali gare.

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