Onere, anche per i concorrenti collocati al terzo posto (o in posizione deteriore) della graduatoria, di impugnare immediatamente la stessa

Redazione Scientifica
04 Dicembre 2020

In ordine all'impugnativa degli atti di gara proposto da concorrenti collocati in graduatoria in posizione successiva alla seconda, è del tutto...

In ordine all'impugnativa degli atti di gara proposto da concorrenti collocati in graduatoria in posizione successiva alla seconda, è del tutto pacifica la giurisprudenza che a questo scopo afferma l'onere del ricorrente di contestare la partecipazione alla gara di tutti i concorrenti posti in posizione migliore (tra le altre: Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 972; V, 12 maggio 2020, n. 2967, 7 gennaio 2020, n. 83; ad. plen, 3 febbraio 2014, n. 8). D'altro canto quanto ottenibile immediatamente mediante tempestiva impugnazione nei confronti delle prime due classificate, non può essere chiesto dopo che la posizione di queste in graduatoria si sia consolidata, e nondimeno nei confronti di una di esse l'amministrazione abbia esercitato l'autotutela. L'esercizio dell'autotutela è volto infatti alla cura del solo interesse dell'amministrazione: perciò non ne sono configurabili effetti di rimessione in termini a vantaggio di concorrenti collocati in graduatoria in posizioni successive, i quali sin dall'inizio avrebbero potuto contestare la partecipazione delle imprese meglio classificate, eventualmente per le stesse ragioni per cui nei confronti di alcune di queste la stazione appaltante ha agito in autotutela.

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