Fondamento, proporzionalità e continuità del requisito attinente alla posizione di regolarità del concorrente in ordine ai suoi obblighi previdenziali

Redazione Scientifica
10 Dicembre 2020

La causa di esclusione tipizzata dall'articolo 80, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 attinente al requisito della regolare posizione...

La causa di esclusione tipizzata dall'articolo 80, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 attinente al requisito della regolare posizione del concorrente in ordine agli obblighi tributari e previdenziali, rappresenta una ragionevole eccezione al principio di massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara pubbliche, in quanto realizza l'imprescindibile esigenza della stazione appaltante di relazionarsi solo con operatori economici solvibili, affidabili e corretti, che siano totalmente privi di mende in campo fiscale e contributivo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5). La sicurezza giuridica che gli operatori economici ritraggono dalla univoca formulazione della causa di esclusione e dunque la prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli collegate alla mancanza e alla perdita del requisito della regolarità fiscale o contributiva rendono la causa di esclusione del tutto proporzionata alla realizzazione della massima partecipazione e del confronto concorrenziale. Le norme citate richiamano inoltre un principio immanente nel sistema delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, che è quello della necessaria continuità della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione dal momento di presentazione della domanda di partecipazione a tutta la fase di esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 luglio 2015, n. 8).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.