Requisito della regolarità fiscale in caso di conferimento di azienda

Redazione Scientifica
10 Dicembre 2020

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 1997, n. 472, il conferitario dell'azienda risponde, in solido...

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 1997, n. 472, il conferitario dell'azienda risponde, in solido con il conferente e con il beneficio della previa escussione di questi, nei limiti del valore dell'azienda oggetto di conferimento, anche per i debiti tributari che non rientrino nel perimetro dell'atto di conferimento e che non siano iscritti nei registri contabili, purché questi risultino dal certificato dei carichi fiscali del conferente, rilasciato al conferitario dall'Agenzia delle Entrate e dotato di efficacia liberatoria. Tale speciale disciplina della responsabilità solidale del conferente e del conferitario dell'azienda per i debiti tributari del conferente non può essere utilizzata per escludere l'obbligo della stazione appaltante di verificare il possesso del requisito della regolarità fiscale, in caso di subentro di un soggetto ad un altro nella qualità di contraente o di partecipante alla gara, anche nei confronti del conferente, al fine di evitare che il conferimento di azienda sia volto ad eludere la mancanza del requisito di partecipazione.

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