Sottrazione internazionale: la CEDU impone un trattamento urgente delle procedure di ritorno del minore

03 Gennaio 2018

Per ciò che concerne i procedimenti di ritorno dei minori, disciplinati dalla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale, i giudici nazionali, ai sensi dell'art. 8 CEDU, hanno l'obbligo di operare un'attenta analisi della questione e di adottare motivazioni specifiche e sufficientemente dettagliate alla luce delle circostanze del caso.

Per ciò che concerne i procedimenti di ritorno dei minori, disciplinati dalla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale, i giudici nazionali, ai sensi dell'art. 8 CEDU, hanno l'obbligo di operare un'attenta analisi della questione e di adottare motivazioni specifiche e sufficientemente dettagliate alla luce delle circostanze del caso. La nozione di “residenza abituale” non è chiarita nella Convenzione dell'Aja e non viene interpretata in modo uniforme nelle varie giurisdizioni. Il limite tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato ex art. 8 CEDU non si presta ad una precisa definizione ma i principi applicabili sono comunque simili. Nel caso all'esame è stato garantito il giusto equilibrio tra i pertinenti interessi concorrenti, tenendo nella massima considerazione l'interesse del minore. Tuttavia, vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU in relazione alla durata complessiva del procedimento che non è giustificata dalle circostanze del caso. Le procedure di cui alla Convenzione dell'Aja richiedono un trattamento urgente, in quanto il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra i minori e il genitore che non vive con loro.

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