L'Italia non ha garantito protezione adeguata contro la violenza domestica
03 Marzo 2017
Gli artt. 2 e 3 CEDU sono da considerare disposizioni cruciali della Convenzione europea poiché racchiudono i valori fondamentali delle società democratiche. Tali disposizioni non prevedono eccezioni, limitazioni o deroghe. Gli obblighi positivi contenuti nella prima frase dell'art. 2 impongono allo Stato di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L'obbligo di tutelare l'integrità fisica dell'individuo non può essere limitato ai casi di abuso da parte di funzionari statali, ma va esteso ai casi in cui la vita di un individuo è minacciata dagli atti criminali di un privato. La Corte ha constatato che, non agendo tempestivamente, le autorità italiane hanno privato di efficacia la denuncia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione di atti di violenza. Le autorità hanno quindi fallito nel loro obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e del figlio violando l'art. 2 della Convenzione. Inoltre, la violenza inflitta ha provocato pressione psicologica e lesioni personali sufficientemente gravi da essere qualificati come maltrattamenti ai sensi dell'art. 3 CEDU. La Corte di Strasburgo ricorda che il trattamento dei casi di violenza domestica richiede una diligenza speciale e conclude pertanto per la violazione di tale ultima norma.
Secondo giurisprudenza costante della Corte, il fallimento – anche involontario – di uno Stato del suo obbligo di proteggere le donne contro la violenza domestica è pari a una violazione del loro diritto di eguale tutela dinnanzi alla legge. La ricorrente di conseguenza è stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria all'art. 14 della Convenzione. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU. Dopo aver accertato una violazione degli artt. 2, 3 e 14 CEDU, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare gli stessi fatti alla luce degli artt. 8 e 13. |