L'autorizzazione al soggiorno va concessa anche al partner non registrato
03 Settembre 2018
Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio europeo, garantito dall'art. 21, par. 1, TFUE, determina che lo Stato membro di cittadinanza debba agevolare il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno al partner non registrato, cittadino di uno Stato terzo, che abbia comunque una relazione stabile con il cittadino dell'Unione. Tale diritto va garantito dal Paese di cittadinanza, alle stesse condizioni previste dalla direttiva 2004/38, anche laddove la libera circolazione, per motivi lavorativi, sia avvenuta in un altro Stato membro. L'eventuale diniego all'autorizzazione deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato, garantendo, conformemente all'art. 3, par. 2, direttiva 2004/38, che i cittadini degli Stati terzi dispongano di un mezzo di impugnazione per contestare un provvedimento adottato nei loro confronti.
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