Il Tribunale della funzione pubblica è competente in caso di decesso del funzionario
04 Novembre 2015
Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia concerne il riesame della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusingano c. Commissione. Con tale sentenza, il Tribunale dell'Unione aveva annullato la pronuncia del 12 maggio 2011 con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto il ricorso per risarcimento proposto dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano diretto all'annullamento della decisione del 3 febbraio 2009. Con tale decisione la Commissione europea non aveva accolto la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall'assassinio del figlio Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, funzionario dell'Unione europea. Secondo la Corte, la sentenza del Tribunale dell'Unione europea pregiudica l'unità del diritto dell'Unione europea nella parte in cui è stato statuito che i familiari di un funzionario deceduto sono tenuti a proporre due distinti ricorsi: uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea se gli eredi siano subentrati nei diritti del funzionario, l'altro dinanzi al Tribunale dell'Unione europea se gli stessi chiedano il risarcimento di un loro danno personale.Difatti, tutte le diverse domande risarcitorie, sebbene avanzate dagli eredi, trovano – comunque – origine nel rapporto di impiego del funzionario deceduto. La Corte di Giustizia, dunque, per questa parte, ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. |