Condannata l'Italia per non aver tutelato la minore vittima di una rete di prostituzione infantile
05 Febbraio 2018
L'art. 1 CEDU impone alle Alte Parti contraenti di garantire i diritti e le libertà tutelate, prevedendo l'adozione di misure appropriate per impedire che gli individui subiscano trattamenti disumani o degradanti. Tali misure, specie con riguardo ai minori particolarmente vulnerabili, devono fornire una protezione efficace nel rispetto della dignità umana e del superiore interesse del fanciullo. Affinché si realizzi un obbligo positivo, occorre che le autorità siano a conoscenza – o comunque siano nelle condizioni di esserlo – dell'esistenza di un rischio reale e immediato in capo ad un individuo. Il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali, sapendo che erano in corso indagini penali per sfruttamento sessuale e stupro, avevano il dovere di considerare e valutare la situazione psicologica e fisica della minore quindicenne, ponendo in essere misure cautelari, rapide e appropriate, per prevenire gli abusi. L'assenza, a un dato momento, del consenso della minore al collocamento presso una struttura protetta non può, da sola, esonerare le autorità italiane dagli obblighi positivi imposti in forza degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. |