Il diritto di soggiorno del cittadino extra UE in caso di procedimento di divorzio
06 Agosto 2015
La vicenda affrontata prende le mosse dal rinvio pregiudiziale proposto dalla High Court of Ireland (Alta Corte irlandese) con il quale si chiede alla Corte di giustizia se il diritto di soggiorno in Irlanda di tre coniugi, cittadini di paesi terzi, possa essere mantenuto in situazioni in cui il procedimento giudiziario di divorzio sia avviato dopo che le mogli – cittadine dell'Unione europea – abbiano lasciato tale paese. Laddove un cittadino dell'Unione lasci il territorio dello Stato membro ospitante, i suoi familiari – che non siano cittadini dell'Unione – perdono il loro diritto di soggiorno. In caso di procedimento di divorzio, alla luce dell'art. 13, par. 2, direttiva 2004/38/CE, se il matrimonio è durato almeno 3 anni prima dell'inizio del procedimento, di cui almeno uno trascorso nello Stato membro ospitante, il coniuge straniero, in linea di massima, può mantenere il suo diritto di soggiorno. Di conseguenza, secondo la Corte, se – come nella vicenda in esame –, prima dell'inizio di tale procedimento, il cittadino dell'Unione lasci lo Stato membro in cui risiede il coniuge straniero, il diritto di soggiorno di quest'ultimo viene meno. La Corte ha altresì chiarito che l'art. 7, par. 1, lett. b) direttiva 2004/38 – che subordina l'esercizio del diritto di soggiorno dai parte dei familiari di un cittadino dell'Unione alla circostanza che questi disponga di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante – deve essere interpretato nel senso che la condizione da ultimo indicata è da ritenersi soddisfatta anche quando tali risorse provengano in parte dal coniuge, cittadino extra UE. |