Lo Stato non è obbligato a riconoscere il matrimonio di una minorenne
07 Gennaio 2016
Considerando il margine d'apprezzamento concesso agli Stati in materia di immigrazione, non viola l'art. 8 CEDU la decisione delle autorità svizzere di negare il riconoscimento di una domanda di protezione internazionale a una coppia di origine afgana, nonché la successiva decisione di procedere all'espulsione della donna verso l'Italia, paese di primo ingresso irregolare. Il diniego è stato motivato altresì sulla base dell'impossibilità di riconoscere in Svizzera il matrimonio della coppia, contratto in Iran, in quanto incompatibile con la legislazione nazionale per ragioni di ordine pubblico (al momento del matrimonio la ricorrente non aveva ancora compiuto 15 anni). Secondo la Corte europea, l'art. 8 CEDU non deve essere interpretato nel senso di imporre agli Stati contraenti il riconoscimento di un matrimonio, religioso o meno, contratto da un minore. L'art. 12 CEDU dispone, infatti, che il matrimonio sia regolato dalle leggi nazionali. Infine, secondo la Corte, le autorità svizzere hanno realizzato, comunque, un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Da un lato, la decisione di “permettere” ai ricorrenti di restare insieme in Svizzera in attesa del riesame della domanda d'asilo, presentato dalla donna dopo essere rientrata illegalmente dall'Italia; dall'altro gli interessi di ordine pubblico del governo convenuto in materia di controllo dell'immigrazione. |