L’assenza di legami familiari significativi giustifica la misura dell’espulsione

07 Marzo 2019

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito, all'unanimità, che non violano l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) il rifiuto delle autorità italiane di rinnovare il permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino che ha vissuto in Italia per 20 anni, nonché la sua espulsione nel paese d'origine.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito, all'unanimità, che non violano l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) il rifiuto delle autorità italiane di rinnovare il permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino che ha vissuto in Italia per 20 anni, nonché la sua espulsione nel paese d'origine. In particolare, la situazione del ricorrente – un adulto di 39 anni, non sposato, senza figli e privo di particolari legami di dipendenza, diversi dalle normali relazioni affettive, rispetto a madre e fratelli – non rientra nella nozione di “famiglia”, ai sensi dell'art. 8 CEDU, bensì in quella di “vita privata”. Inoltre, la tendenza a delinquere, l'uso di stupefacenti e l'incapacità di integrarsi nel mondo del lavoro, rappresentano dubbi legittimi circa la solidità dei legami sociali e culturali del soggetto con il paese ospitante. Secondo la Corte europea, il Consiglio di Stato, ha tenuto conto di tutte le circostanze descritte, nel bilanciare l'interesse del ricorrente alla protezione della sua vita privata con l'interesse dello Stato italiano a salvaguardare l'ordine pubblico, non ravvisandosi ragioni per sovvertire il giudizio operato al livello nazionale.

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