L’azione di annullamento di un atto di donazione nel regolamento Bruxelles I bis
10 Febbraio 2017
L'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non ricade nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, disciplinata dall'art. 24, punto 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012, ma nella competenza speciale relativa allamateria contrattuale del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, disciplinata dall'art. 7, punto 1, lett. a), dello stesso regolamento.
La domanda di cancellazione dal registro fondiario del diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'art. 24, punto 1, Reg. cit., poiché si basa sulla nullità del trasferimento di proprietà e, pertanto, su un diritto reale invocato dal ricorrente nel procedimento principale con riguardo all'immobile. |