Il diritto delle donne all'autodeterminazione non comprende la scelta di partorire in casa
11 Gennaio 2017
Il diritto delle donne di scegliere il luogo di nascita per i propri figli è nuovamente all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il caso esaminato – questa volta dalla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 CEDU – riguarda l'impossibilità, in base al diritto ceco, per le donne in gravidanza di ricevere assistenza da ostetriche durante il parto in casa. La Corte, pur avendo riconosciuto che tale situazione costituisce un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata, ha affermato che un'ingerenza di questo tipo, alla luce del margine di apprezzamento dello Stato, non è sproporzionata. La politica dello Stato ceco che, in particolare, intende incoraggiare le donne a partorire in ospedale, si riflette nella pertinente legislazione nazionale, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza della madre e del figlio durante e dopo il parto. L'ingerenza, dunque, persegue lo scopo legittimo di tutela della salute ai sensi dell'art. 8, par. 2, CEDU. D'altro canto, quando, come per questa materia, all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, non vi è consenso circa il valore da attribuire agli interessi coinvolti o sul modo migliore per proteggerli e soprattutto quando il caso solleva questioni morali o etiche sensibili, il margine di apprezzamento degli Stati diviene più ampio. La Corte di Strasburgo ha così affermato che nel caso di specie si è raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto delle ricorrenti al rispetto della vita privata e l'interesse dello Stato a proteggere la salute e la sicurezza del bambino e della madre e pertanto non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 CEDU. |