Reciproca fiducia tra gli Stati UE nel riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento
10 Marzo 2016
L'art. 23, lett. a), Reg. n. 2201/2003 Bruxelles II bis dispone che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute, tra l'altro, se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull'affidamento di un minore non può negare il riconoscimento della decisione emessa in un altro Stato membro perché egli ritiene che in tale decisione il diritto nazionale o il diritto dell'Unione sia stato male applicato. In particolare, se nel procedimento principale si presenti una difficoltà relativa all'illecito mancato ritorno del minore, essa va risolta mediante il ricorso al procedimento di ritorno del minore di cui all'art. 11, Reg. n. 2201/2003 e non applicando la clausola di ordine pubblico. Alla luce di quanto disposto dal considerando 21, il predetto regolamento è fondato sul principio della mutua fiducia. Pertanto, l'art. 23 cit. deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento. |