Discriminazione indiretta fondata sul sesso nel calcolo delle indennità delle lavoratrici in congedo parentale
13 Maggio 2019
La normativa nazionale che, ai fini del calcolo delle indennità di licenziamento e di riqualificazione, consideri la retribuzione ridotta che la lavoratrice in congedo parentale a tempo parziale percepisce al momento del licenziamento è in contrasto col diritto dell'Unione europea. L'accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla direttiva 96/34/CE, vieta che, nel caso di licenziamento di un lavoratore che beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, le indennità di licenziamento e per congedo di riqualificazione siano determinate, per lo meno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, essendo egli stato assunto a tempo pieno. In un caso di questo tipo si realizza una discriminazione indiretta fondata sul sesso poiché l'applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce le lavoratrici di sesso femminile che in modo più massiccio scelgono di beneficiare del congedo parentale. Una normativa simile viola l'art. 157 TFUE poiché la differenza di trattamento che essa genera non può spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. |