Sulla nozione di residenza abituale del minore neonato ai fini del "mancato ritorno illecito"
14 Novembre 2017
Non è qualificabile quale “mancato ritorno illecito” del minore neonato la decisione della madre di restare nello Stato membro di nascita dello stesso e di non rientrare nello Stato membro della residenza abituale della coppia. Risulta più conforme al criterio di vicinanza, privilegiato nel quadro del regolamento 27 novembre 2003, n. 2201, la circostanza che eventuali decisioni che riguardino il minore vengano adottate dai giudici dello Stato membro in cui egli soggiorna ininterrottamente sin dalla nascita. In particolare, la residenza abituale del neonato corrisponde al luogo che denota una certa integrazione di quest'ultimo in un ambiente sociale e familiare. Il diritto del minore di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, ex art. 24, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, andrà tutelato nel quadro di una procedura che accerti nel merito il diritto di affidamento. |