Il transgender può cambiare nome anche in mancanza di una pronuncia che confermi l'avvenuto intervento
15 Novembre 2018
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito, all'unanimità, che viola l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare una persona transgender a cambiare nome, in assenza di una sentenza definitiva che confermi la riassegnazione di genere. Secondo la Corte, la natura rigida del procedimento per il riconoscimento dell'identità di genere, come in vigore in Italia all'epoca dei fatti, ha generato nella ricorrente sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia. Infine, la Corte ha osservato che il d.lgs. n. 150/2011 ha successivamente modificato la sezione III della l. n. 164/1982. Di conseguenza, per confermare la riassegnazione di genere non è più richiesta una seconda sentenza, potendo il giudice della decisione che autorizza l'intervento ordinare le modifiche dello stato civile. |