Obbligazioni alimentari: è il giudice nazionale che ha l'ultima parola in caso di concentrazione delle competenze
20 Maggio 2015
Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, entrambe vertenti su crediti alimentari, si occupano di interpretare l'art. 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in forza del quale competente in materia è il giudice del «luogo in cui il creditore risiede abitualmente». La Corte chiarisce che una concentrazione delle competenze a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d'appello contrasta con il regolamento n. 4/2009. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se tale disciplina nazionale, astrattamente in contrasto col diritto europeo, possa in concreto contribuire a realizzare l'obiettivo di una corretta amministrazione della giustizia e tutelare l'interesse dei creditori di alimenti. Secondo la Corte di giustizia, infatti, le disposizioni relative alle regole di competenza devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi ed all'economia sistematica del regolamento, dall'altro, ai principi generali ricavabili dall'insieme degli ordinamenti giuridici nazionali. E difatti, sebbene il regolamento persegua l'indubbio scopo di tutelare il creditore di alimenti, è altresì vero che esso si preoccupa di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e di agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. |