La minore età ai fini del ricongiungimento va valutata al momento dell'ingresso
15 Maggio 2018
La questione del momento in riferimento al quale deve essere valutata l'età di un rifugiato affinché possa essere considerato minore e dunque beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare di cui all'art. 10, par. 3, lett. a), direttiva 2003/86, va risolta tenendo conto dei principi generali del diritto dell'Unione europea. Far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui alla norma citata dal momento in cui l'autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato comprometterebbe l'effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Il combinato disposto degli artt. 2, parte iniziale e lettera f), e 10, par. 3, lett. a), direttiva 2003/86 va, dunque, interpretato nel senso che deve essere qualificato come minore un cittadino di paesi terzi o un apolide che abbia un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato. |