Non si può ordinare il ritorno dei minori contro la loro volontà

17 Febbraio 2016

Il caso riguarda la decisione delle autorità georgiane di ordinare il ritorno di tre minori, conviventi dalla morte della madre con la famiglia materna, al padre...

Il caso riguarda la decisione delle autorità georgiane di ordinare il ritorno di tre minori, conviventi dalla morte della madre con la famiglia materna, al padre, inizialmente in cura per problemi di tossicodipendenza. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU, a causa del difettoso processo decisionale, aggravato da una considerazione inadeguata e unilaterale del migliore interesse dei minori. A tale riguardo, la Corte ha richiamato le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che suggeriscono, nei casi in cui vi siano interessi contrastanti tra genitori e minori, di designare un rappresentante indipendente capace di esprimere il punto di vista del minore e soprattutto di tenerlo informato circa il contenuto del procedimento. Inoltre, in contrasto con le norme internazionali pertinenti, i giudici nazionali non hanno preso in considerazione la possibilità di coinvolgere direttamente nel procedimento il figlio maggiore. La Corte rileva, altresì, che i tribunali nazionali, nella motivazione della loro decisione, non sono riusciti a giustificare la ragione per la quale i tre ragazzi si rifiutavano di tornare a vivere con il padre. Difatti, qualunque potesse essere il ruolo manipolatore della famiglia materna, evocato dai giudici nazionali, la prova circa l'atteggiamento ostile dei ragazzi nei confronti del padre è stata inequivocabile. Ordinando, dunque, un provvedimento così radicale, senza considerare un passaggio graduale, le autorità nazionali hanno agito contro gli interessi degli stessi minori.

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