In caso di disabilità misure più specifiche per garantire il diritto di visita
17 Marzo 2017
La Corte europea ha statuito che nel caso in esame vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché le autorità nazionali, nonostante il margine di apprezzamento, non hanno assunto tutte le misure necessarie al fine di facilitare il diritto di visita del ricorrente con il figlio, entrambi disabili. In particolare il mantenimento delle stesse modalità ristrette di visita, secondo la Corte, avrebbe comportato, con il passare del tempo, il rischio di rottura delle relazioni. La mancanza di cooperazione tra genitori separati non è una circostanza che può di per sé esonerare le autorità dai loro obblighi positivi ai sensi dell'art. 8 CEDU. I giudici nazionali avrebbero dovuto prevedere misure supplementari più adatte alle circostanze del caso di specie così come disposto dalla seconda frase dell'art. 23, par. 2, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: «Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori». La Corte osserva che per garantire l'attuazione dei diritti protetti, ai sensi dell'art. 8, come il diritto di visita, può essere utilizzato lo strumento della mediazione familiare. Infine, i tribunali nazionali hanno valutato la disabilità del richiedente e del figlio quale ostacolo obiettivo per l'esercizio del diritto di visita e non come misura discriminatoria nei confronti del ricorrente. |