Bruxelles II bis e litispendenza nei procedimenti di separazione e divorzio
17 Maggio 2016
Ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 2201/2003, Bruxelles II bis, titolato «Litispendenza e connessione», nei casi di procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti in due diversi Stati membri, le condizioni affinché sussista litispendenza non sono più soddisfatte nell'ipotesi in cui il procedimento dinanzi alla prima autorità giurisdizionale si sia estinto dopo l'adizione della seconda autorità. Difatti, affinché sussista una situazione di litispendenza è necessario che i procedimenti intrapresi tra le stesse parti e vertenti su domande di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano pendenti simultaneamente dinanzi a giudici di Stati membri diversi. In caso di estinzione di uno di essi, viene meno il rischio di decisioni incompatibili e, in tal modo, la situazione di pendenza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del reg. n. 2201/2003. Dunque, pur supponendo che la competenza del giudice preventivamente adito sia stata “accertata”, circostanza che comporterebbe la dichiarazione di incompetenza dell'autorità giurisdizionale successivamente adita, nel caso in esame non è più configurabile una situazione di litispendenza. Di conseguenza, la competenza del primo giudice adito, in ipotesi simili, è da ritenersi “non accertata”. |