Italia condannata per non aver garantito il diritto di un padre di vivere con sua figlia
17 Dicembre 2015
Il ricorrente, Eyitope Akinnibosun, è un cittadino nigeriano residente a Lecce. La vicenda riguarda la presa in carico di sua figlia da parte dei servizi sociali e la sua successiva adozione. La Corte europea ha dichiarato che nel caso in esame, nonostante il margine di apprezzamento dello Stato, vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché le autorità italiane non hanno adottato le misure appropriate per garantire il mantenimento dei legami familiari. La circostanza che un minore possa essere collocato in un ambiente più favorevole per la sua educazione non può di per sé giustificare l'allontanamento dai genitori biologici; ai sensi dell'art. 8 CEDU, un'interferenza di questo tipo deve essere giustificata alla luce di altre circostanze, assenti in questo ricorso. In particolare, nessun esperto psicologico ha valutato le capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore; la decisione di troncare i legami familiari è basata esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali. La Corte ribadisce infine che i servizi sociali devono consentire il superamento delle difficoltà. Nel caso di persone vulnerabili poi devono mostrare particolare attenzione, garantendo una maggiore protezione. |