Responsabilità genitoriale: via libera alla proroga di competenza anche in mancanza di un altro procedimento già pendente

22 Maggio 2015

La domanda di rinvio pregiudiziale si inquadra in una controversia tra una coppia non coniugata relativa all'affidamento dei due figli minori, nati nella Repubblica ceca e cittadini di tale Stato, conviventi con la madre in Austria

La domanda di rinvio pregiudiziale si inquadra in una controversia tra una coppia non coniugata relativa all'affidamento dei due figli minori, nati nella Repubblica ceca e cittadini di tale Stato, conviventi con la madre in Austria. Essa verte sull'interpretazione dell'art. 12, par. 3, regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre 2003. Il regolamento per tutelare l'interesse superiore del minore, dispone che la competenza giurisdizionale appartenga anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risieda abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari dellaresponsabilitàgenitoriale, ipotesi appunto contemplata nell'art. 12, par. 3, regolamento n. 2201/2003. Nel caso sottoposto alla Corte, la competenza internazionale dei giudici cechi viene affermata in considerazione della circostanza che i minori hanno un legame sostanziale con la Repubblica ceca, della circostanza che i genitori hanno accettato la competenza internazionale di tali giudici e della circostanza che la competenza dell'Okresní soud di Český Krumlov è nell'interesse dei minori. La competenza in materia di responsabilità genitoriale risulta, tuttavia, sganciata da altro procedimento già pendente. La Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali (sentenza E, C-436/13), afferma che la competenza del giudice prescelto (quello ceco) possa essere affermata anche per conoscere esclusivamente del procedimento sulla responsabilità genitoriale non essendo necessario l'aggancio ad un altro procedimento. Secondo la Corte, infatti, una limitazione di questo tipo escluderebbe la possibilità di avvalersi della proroga in numerose situazioni che – secondo un tipo di interpretazione – ricomprenderebbero minori i cui genitori non sono mai stati coniugati o i cui genitori abbiano già ottenuto divorzio, separazione o annullamento del matrimonio, evidentemente contrarie all'obiettivo di parità di condizioni per tutti i minori.

Tuttavia, sempre secondo la Corte, non può considerarsi che tale competenza sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento» – requisito richiesto del pari dal regolamento – qualora la parte convenuta, ovvero la madre dei minori, abbia avviato, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed abbia eccepito, nell'ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l'incompetenza di tale giudice.

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