Il ritardo nell'attuazione delle misure di affidamento del minore è contrario alla CEDU
25 Maggio 2015
La Corte europea ha affrontato la questione della mancata esecuzione di una sentenza nazionale che aveva disposto che il figlio minore dovesse essere affidato alla madre, la ricorrente, cittadina russa, sig.ra Tatyana Viktorovna Vorozhba. Invocando l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), la sig.ra Vorozhba ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza resa in suo favore da parte delle autorità nazionali. La Corte ha accertato la violazione della CEDU e ha condannato la Russia, sostenendo che le autorità nazionali debbono tener conto degli interessi e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, dei diritti di cui all'art. 8 CEDU e soprattutto dell'interesse superiore del minore. In particolare, ciascuno Stato contraente è tenuto a sviluppare un sistema giuridico adeguato a garantire il rispetto degli obblighi positivi di cui all'art. 8. La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza Corte EDU, 25 gennaio 2000, C 31679/00, Ignaccolo-Zenide, par. 102, Y.U. c. Russie, par. 94, e Maumousseau e Washington, par. 83, ribadisce che l'efficacia di una misura di affidamento dipende dalla rapidità della sua attuazione. Difatti, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore e il genitore che non vive con lui.
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