È discriminatorio negare al padre il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva previsto per la madre?
18 Ottobre 2017
Non costituisce un trattamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, negare al ricorrente il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva fino al primo compleanno del figlio, come, invece, previsto dalla legge rumena per le donne condannate. Una differenza di trattamento è discriminatoria se priva di giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non persegue un obiettivo legittimo o se manca un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito. L'obiettivo legittimo perseguito dalla legislazione rumena è quello di tutelare il migliore interesse del minore neonato, nonché i legami speciali tra madre e figlio durante i primi mesi dopo la nascita. In particolare, l'art. 4, par. 2, Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne prevede espressamente che misure speciali volte a proteggere la maternità, adottate dagli Stati membri, non devono essere considerate come atti discriminatori. |