Legge applicabile nei casi in cui il debitore di alimenti chieda la riduzione dell'assegno
18 Ottobre 2018
L'applicazione della lex fori, disposta dall'art. 4, par. 3, Protocollo dell'Aia, 23 novembre 2007, nel caso in cui l'assegno alimentare, su domanda del creditore, sia stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, non contempla la disciplina dell'ulteriore domanda presentata dal debitore, al fine di veder ridotto l'assegno alimentare. La facoltà concessa al creditore di scegliere indirettamente la lex fori, prevista dall'art. 4, par. 3, vale soltanto per i procedimenti avviati di sua iniziativa. Dunque, nell'ambito di un procedimento introdotto dal debitore, ai sensi dell'art. 5 Reg. n. 4/2009, l'autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non può considerarsi adita, secondo l'art. 4, par. 3, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata da deduzioni nel merito. |